ROMA – I dirigenti pubblici nominati direttamente dai politici saranno esclusi dai tagli agli organici che impone il piano di riduzione della spesa pubblica (meglio nota come “spending review”). La prossima Legge di Stabilità, così come da bozza fatta circolare dal governo Renzi, mette al riparo dai tagli i dirigenti che hanno ricevuto il loro incarico direttamente dalla politica. Si tratta – quello delle poltrone di prestigio decise dai politici – di uno dei capitoli di spesa più importanti alla voce stipendi nella pubblica amministrazione. Spiega Luigi Oliveri su Italia Oggi:
Incarichi dirigenziali a contratto salvi dalla cura dimagrante imposta alle dotazioni organiche dei dirigenti pubblici. Il disegno di legge di Stabilità per il 2016 puntualmente lascia fuori i dirigenti incaricati direttamente dalla politica, quelli previsti dall’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
Dirigenti a contratto. Nonostante la legge intenda contenere il numero e il costo dei dirigenti in servizio, non si rinuncia allo strumento principale col quale la politica coopta, senza concorsi, dirigenti dall’esterno delle dotazioni organiche, esponendosi per altro a rilievi e rischi gestionali come quelli manifestatisi per le Agenzie fiscali, che hanno attinto a piene mani a questo tipo di incarichi. Sta di fatto che il ddl di stabilità prevede che «la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001», allo scopo «di garantire la continuità dell’azione amministrativa», nella inusitata visione secondo la quale la continuità dell’azione amministrativa dipenda da incarichi a tempo determinato.
Riduzione delle dotazioni. La previsione appare piuttosto incoerente, se si pensa che il ddl impone la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali nella misura del 50%, tenendo conto «del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione». Il legislatore è, dunque, consapevole che molti dirigenti stanno nel limbo senza incarichi o con incarichi privi di rilevanza gestionale, eppure continua ad ammettere il ricorso a soggetti esterni, che impediscono una più corretta collocazione operativa di questi dirigenti. Non subiranno riduzioni le dotazioni dirigenziali delle figure non contrattualizzate di cui all’articolo 3 del dlgs 165/2001 (prefetti, diplomatici, docenti universitari, magistrati, avvocati dello stato); niente taglio anche per i dirigenti delle città metropolitane e delle province adibiti all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. È escluso altresì il personale delle agenzie fiscali.
Dirigenti delle province e città metropolitane. Il ddl fa salvi i posti destinati alla ricollocazione del personale dirigenziale delle città metropolitane e delle province calcolati in misura corrispondente alle cessazioni di personale dirigenziale intervenute nell’anno 2014, nonché, ove necessario, quelli destinati alle assunzioni delle 150 «eccellenze». L’intento è, dunque, permettere la ricollocazione dei dirigenti delle «aree vaste» in sovrannumero, anche se sin qui non risulta sia stata fatta alcuna ricognizione dei posti ai quali sarebbero da destinare.
Ricognizioni. Le amministrazioni dello stato dovranno effettuare una ricognizione delle dotazioni organiche, dalle quali laddove emergessero disomogeneità dei rapporti tra personale dirigente e personale dell’area delle qualifiche deriverebbero provvedimenti di riorganizzazione interna, per riequilibrare dette percentuali. Anche regioni ed enti locali dovranno effettuare la ricognizione. In particolare, si intendono superare le rigidità al conferimento degli incarichi dirigenziali nelle avvocature e nei corpi di polizia municipali imposte da discutibili sentenze del Consiglio di stato, consentendo di conferire gli incarichi dirigenziali «senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale». La flessibilizzazione degli incarichi giustifica, secondo il ddl, anche la sottrazione degli enti locali di piccole dimensioni, tali da non consentire la rotazione dei dirigenti come misura anticorruzione prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge 190/2012.
Ulteriori tagli. Dal 2016 per le amministrazioni statali saranno ridotte del 20% una serie di risorse aggiuntive destinate al salario accessorio, per confluire nei fondi della retribuzione di posizione e di risultato. Sempre con la stessa decorrenza, tutte le amministrazioni, anche regioni ed enti locali, dovranno ridurre del 10% rispetto alla consistenza dei fondi 2014 le risorse destinate annualmente ai fondi per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti. I risparmi conseguiti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Pertanto, non potranno essere più utilizzati per gli incentivi.