I due sindaci erano stati riammessi nelle loro funzioni dallo stesso Tar l’11 marzo scorso; e adesso, i giudici amministrativi hanno disposto che nei due centri non si vada al voto.
Per il Tar il decreto presidenziale del 31 dicembre scorso «costituisce il presupposto unico e indefettibile – si legge nella sentenza – del successivo provvedimento impugnato», ovvero il decreto prefettizio di convocazione per il 28 e 29 marzo (e per l’eventuale turno di ballottaggio, i giorni 11 e 12 aprile) delle elezioni. Da ciò il fatto che, avendo la I sezione dello stesso Tar annullato il decreto presidenziale di rimozione, la successiva convocazione delle elezioni amministrative produce «un effetto invalidante» della decisione del prefetto «atteso il rilevante nesso» esistente tra i due provvedimenti.