1.Lo schema di decreto (schema 339) che approda all’esame della commissione bicamerale per il federalismo fiscale risponde ad una finalità primaria della legge 42/09, indicata esplicitamente nel’articolo 2: “armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione ed approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica”. Il percorso di armonizzazione è stato messo in cantiere ben prima della approvazione della legge delega sul federalismo fiscale. In attuazione della legge 131 del 2003 (legge La Loggia) è stato infatti emanato, il 12 aprile 2006, il decreto legislativo 170, che può essere considerato il primo atto normativo di attuazione del federalismo fiscale, in cui è stata raggiunta una intesa tra lo stato e il sistema degli enti territoriali.
2.Il fondamento costituzionale della materia disciplinata dal decreto si ritrova nella lettera r) dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, che assegna alla legislazione esclusiva dello stato il “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” e nelle due disposizioni in qualche modo parallele che assegnano rispettivamente alla legislazione statale esclusiva il “sistema tributario e contabile dello stato” e alla legislazione concorrente “l’armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario”. Non a caso la legge 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, ha indicato principi e criteri direttivi per l’armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni centrali ed ha modificato la lettera h) dell’art. 2 della legge 42/09, per rendere omogenei a questi quelli relativi agli enti territoriali.
3.Si affermano infatti nella lettera richiamata lettera h) molti principi di non facile realizzazione come la adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; la individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e la previsione di sanzioni, in caso di mancato rispetto di tale termine; nonché di un bilancio consolidato con le proprie aziende società o altri organismi controllati. A questi criteri inizia a dare attuazione lo schema di decreto in esame e, parallelamente, uno schema di decreto legislativo “gemello”, approvato recentemente dal consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 della legge 196/09, percorre la medesima strada per le amministrazioni centrali dello stato.