4.Lo schema di decreto 339 ha acquisito, nelle seduta del 3 marzo 2011, l’intesa della Conferenza Unificata, al termine di un complesso processo di negoziazione ampiamente richiamato nelle premesse del documento. E’ un fatto positivo perché la ricostruzione della storia recente mostra non poche difficoltà rispetto alla condivisione di protocolli di trasmissione delle informazioni finanziarie e contabili tra diversi livelli di governo. Spesso gli enti sub-centrali hanno vissuto la richiesta di trasmissione di informazioni al centro come strumento di limitazione della propria sfera di autonomia, come dimostra una copiosa giurisprudenza costituzionale scatenata dalla impugnazione di norme di legge che imponevano al sistema degli enti territoriali la trasmissione di dati. La Corte ha fatto sempre prevalere il principio del coordinamento informativo statistico e informatico di cui alla lettera r) dell’art. 117 della Costituzione. Del resto la trasformazione della forma di stato in senso federale e i vincoli del Patto di stabilità e crescita, che individuano i governi nazionali come responsabili per l’intero comparto della pubblica amministrazione dei rispettivi paesi non può non enfatizzare la necessità di disporre di una base informativa accurata e aggiornata per monitorare gli andamenti tendenziali e mettere in campo, in caso di necessità, tempestivi interventi.
5.La questione della gestione e del miglioramento delle basi informative di finanza pubblica è stata ampiamente dibattuta nel corso dell’iter di approvazione della legge 196/09. Il risultato finale è stato quello di individuare il baricentro dei sistemi informativi di finanza pubblica nella tecnostruttura sulla Ragioneria Generale, pur integrata dalle intese con gli enti territoriali e dal ruolo attivo della Conferenza Permanente prevista dalla legge 42 del 2009 (istituita con il decreto legislativo su regioni e fabbisogni standard nel settore sanitario, approvato definitivamente dal CDM il 31 marzo 2011, al Capo V). Ciò potrebbe rivelarsi un limite al pieno dispiegamento delle potenzialità delle nuove disposizioni. Alcune proposte emendative avevano individuato nell’ISTAT, configurabile come tecnostruttura della Repubblica, il baricentro del sistema informativo della finanza pubblica, affidandogli il governo della banca dati delle amministrazioni pubbliche (Art.13, legge 196/09). Peraltro i criteri di nomina del Presidente (Art.5, legge 196/09), che prevedono il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, tendono a collocare l’Istituto al di fuori della orbita governativa, rendendolo una tecnostruttura utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche, senza alcuna remora.
6.Questi spunti non sono stati raccolti e la legge 196/09 lascia al ministero dell’economia, come si è detto, il ruolo di gestore della banca dati. Vengono introdotti soltanto alcuni temperamenti, non privi di ambiguità, come la possibilità per la Commissione tecnica paritetica e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di accedere direttamente ai dati “necessari a dare attuazione al federalismo fiscale”, che costituiscono una apposita sezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche. Questa idea di segmentazione delle informazioni, di convenzioni da stipulare per ottenere l’accesso ai dati, contrasta con la loro connotazione interamente pubblica e con il livello delle attuali tecnologie informatiche che consentirebbero, in piena trasparenza, di rendere disponibili sulla rete l’insieme delle informazioni, in formato elaborabile, al livello più dettagliato. Dietro questa eccessiva articolazione si intravede il ruolo delle burocrazie, centrali e locali, che utilizzano la gestione delle informazioni come strumento di potere. Trasparenza e indipendenza sarebbero invece le direttrici sulle quali procedere, per migliorare la qualità delle fonti quantitative di finanza pubblica, come, anche recentemente, si registra in esperienze straniere (il governo Cameron ha istituito un organismo indipendente per la elaborazione delle previsioni di bilancio e analoghe strutture sono da più tempo state attivate in Svezia). Parziale applicazione di tale principio si ha nell’art. 6 della legge 196/09 che dispone, sulla base di intese, l’accesso del parlamento “alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica”, nonché la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, “in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi” dei principali documenti di bilancio “con i rispettivi allegati” (e dei decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi … il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti”). Ben poca cosa rispetto alle basi informative di finanza pubblica che compongono la costituenda “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” prevista dall’art. 13 della legge 196/09.