7.La questione della armonizzazione dei bilanci e della costruzione della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni è ampiamente trattata nel “Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica” allegato al Documento di economia e finanza 2011 presentato al parlamento il 13 aprile 2011. Dal documento emerge con nettezza il carattere parallelo dei processi di armonizzazione in atto nelle amministrazioni centrali e sub-centrali e la necessità della Banca dati (di cui viene fornito il documento di analisi preliminare) per realizzare il progetto stesso.
8.L’adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche centrali viene disciplinato attraverso un apposito comitato (comitato per i principi contabili, istituito con decreto del ministro dell’economia e delle finanze il 4 maggio 2010, composto da 23 componenti, in rappresentanza dei ministeri, della camera e del senato, della CDC, dell’ISTAT, degli enti esponenziali delle autonomie territoriali, oltre a 3 esperti), che predispone i decreti legislativi i cui criteri sono analoghi a quelli definiti, per gli enti sub-centrali, nello schema 339 in esame. Alla armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali provvede invece la Commissione tecnica paritetica sul federalismo fiscale (COPAFF, prevista dalla legge 42/09 ed istituita con DPCM il 9 luglio 2009, è formata da 32 componenti rappresentanti dei ministeri, degli enti esponenziali delle autonomie territoriali, della camera e del senato e dell’ISTAT). I due organismi, in pratica speculari (alcuni membri fanno parte di entrambi) devono procedere “in reciproco raccordo”. La COPAFF “promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi; svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative; trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi”. Inoltre svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (che è in fase di insediamento). Si tratta, come si vede, di uno spartito molto complicato, suonato da molteplici orchestre ed evitare dissonanze non sarà semplice.
9.La lettura dello schema di decreto 339 mostra la preponderanza delle disposizioni relativa alla rappresentazione dei conti sanitari (l’intero titolo II, articoli da 19 a 34 e gran parte dei prospetti allegati). La sanità rappresenta fino ad oggi la sola funzione fondamentale in cui, da molti anni, è in atto un esercizio concreto di ripartizione delle risorse tra le regioni preposte alla gestione, oltre alla fissazione, da parte dello stato, di livelli essenziali di assistenza, da correlare alle risorse complessive destinate. Le regole di ripartizione sono molteplici, a partire dalla popolazione, che costituisce il parametro fondamentale. Su questa base sono stati introdotti correttivi e pesature per tenere in conto di vari aspetti, quali la dimensione e la struttura dei territori, il grado di invecchiamento e altro ancora. Sono stati inoltre introdotti meccanismi che prevedono il trattenimento di una quota delle risorse destinate a ciascun territorio, la cui erogazione è condizionata al perseguimento di vari adempimenti, gran parte dei quali di natura informativa. Tutto questo complesso meccanismo, affinato e consolidato nel corso dell’ultimo decennio, viene tradotto nello schema di decreto in esame.
10.Particolare interesse suscita sotto questo profilo l’articolo 20 dove si afferma che “nell’ambito del bilancio regionale le regioni a statuto ordinario garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento”. Si tratta di una norma sistemica, destinata ad essere riproposta in futuro per ciascuna funzione fondamentale, man mano che saranno enucleati fabbisogni standard per assistenza, istruzione, investimenti nei trasporti per le regioni, nonché per le numerose funzioni fondamentali dei comuni e delle province.