14.L’ambito di applicazione del titolo I dello schema di decreto 339 è quello, oltre agli enti ed organismi strumentali, delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle comunità isolane e delle unioni di comuni, nonché dei consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. Gli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, “un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Le aziende speciali (ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale) e le istituzioni (organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale) adottano il sistema contabile dell’ente di cui fanno parte. Per tutti è prevista l’estensione dell’applicazione del bilancio di sola cassa, secondo quanto previsto dalla legge 196/09 (Art. 42).
15.Viene previsto un comune piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE) per tutti gli enti e un piano dei conti di ciascun comparto, raccordabile con quello integrato. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo si prevede la redazione di un documento conoscitivo, da allegare al bilancio di previsione “concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato” (analogo allegato è previsto per il rendiconto). L’operazione è enorme poiché ogni atto gestionale genera una transazione elementare, che va codificata (evitando l’adozione del criterio di prevalenza, l’imputazione provvisoria a partite di giro e l’assunzione di impegni su fondi di riserva) e deve consentire di mobilitare il piano dei conti integrato. Il sistema informativo-contabile dovrà impedire di effettuare la transazione in assenza di codifica (struttura della codifica della transazione e del piano dei conti integrato sono rinviati ad ulteriori decreti).
16. Il complesso reticolo di regole previsto dallo schema di decreto prevede un biennio di sperimentazione (2012 e 2013). Entro 90 giorni dalla emanazione del decreto un DPCM definirà i numerosi aspetti lasciati in sospeso (modalità della sperimentazione, livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato e del piano di ciascun comparto, codifica della transazione elementare, schemi di bilancio, criteri per individuare programmi e missioni, metodologie comuni per la creazione di indicatori di risultato). Entro 120 giorno con DPCM saranno individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. E’ un processo che andrà seguito con attenzione perché dietro le regole astruse dei mandarini del bilancio si celano le forme e i modi con cui il prelievo fiscale a carico dei cittadini viene trasformato in beni pubblici.