Il presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, aveva presentato un emendamento per dire che si potevano controllare anche le utenze delle persone che fossero in grado di ”fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell’attivita’ di indagine”. Ma questa previsione è stata considerata nella maggioranza come ”eccessivamente generica”. Pertanto gli è stato preferito il subemendamento messo a punto dall’Udc secondo il quale si possono intercettare le utenze di soggetti diversi dagli indagati se sussistono ”concreti elementi per ritenere che l’utenza sia utilizzata per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede”.
A parte questa novità introdotta dunque con il subemendamento che porta la firma dei centristi Michele Vietti, Roberto Rao e Lorenzo Ria, l’emendamento Costa è quello che in sostanza riscrive la procedura di autorizzazione delle intercettazioni anche per quanto riguarda i cosiddetti ”reati-spia”. Nell’emendamento di Costa, appena approvato, si prevede che anche per reati gravi (quelli contenuti nell’articolo 407 comma 2 lettera A) che possono portare ad individuare responsabilità mafiose, le intercettazioni possono avvenire anche se in presenza dei soli ”sufficienti indizi di reato”. Esattamente come accade per i reati di mafia. Nella proposta di modifica di Costa si stabilisce anche che per l’acquisizione dei tabulati telefonici basti l’autorizzazione del gip. Senza ricorrere al Tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale.