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Italicum alla Corte Costituzionale. Testo integrale dei ricorsi ammessi: le 5 ordinanze

Italicum alla Corte Costituzionale. Testo integrale dei ricorsi ammessi: le 5 ordinanze

ROMA – Con la pubblicazione ieri sulla Gazzetta Ufficiale delle ultime due ordinanze di incostituzionalità della legge elettorale cosiddetta Italicum emesse dai tribunali di Trieste e Genova, la Corte Costituzionale può avviare l’iter procedurale che si concluderà il 24 gennaio con l’attesa pronuncia.

Per capirci, erano infondate le critiche di chi vuole elezioni anticipate subito sui tempi lenti della Suprema Corte: la legge prevede che solo dopo la pubblicazione i giudici possano procedere alle convocazioni delle parti (l’avvocatura dello Stato che difende l’impianto della legge, e le parti private ammesse al contraddittorio costituzionale). Di seguito pubblichiamo tutte le ordinanze dei vari tribunali, in particolare i punti che sono stati dichiarati ammissibili.

Ordinanza del Tribunale di Messina.

Testo integrale dell’ordinanza del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Messina scaricabile dal sito della Gazzetta ufficiale (clicca qui per il testo integrale) nel procedimento civile promosso da Vincenzo Palumbo ed altri 10 + Felice Carlo Besostri + altri 3 contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno (iscritta al N. 69 Registro ORDINANZE di Palazzo della Consulta e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 14 del 6-4-2016)

Oggetto: Elezioni – Elezioni della Camera dei deputati (cosiddetto sistema “ITALICUM”).
Sono stati ritenuti violati sotto vari profili gli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51 e 56 della Costituzione e l’art. 3 del Protocollo CEDU- Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per presunto contrasto con i principi di sovranità popolare, di uguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche e ai pubblici incarichi, della rappresentatività territoriale, di rappresentanza democratica, nonché del voto libero e diretto.

Ordinanza del Tribunale di Torino. 

Ordinanza del 5 luglio 2016 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Ciotti Luigi Pio e altri contro Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno. Costituzione, le questioni di legittimità sollevate in relazione agli articoli (clicca qui per il testo integrale):
1 comma 1 lettera f) della legge n. 52/2015;
2 comma 25 «art. 83» della legge n. 52/2015 in relazione al novellato comma 5;
85 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall’art. 2 comma 27 legge n. 52/2015.
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio. Dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazione, alla Corte costituzionale.

Ordinanza del Tribunale di Perugia.

Testo dell’ordinanza del 6 settembre 2016 del Tribunale di Perugia che ritiene incostituzionale il cosiddetto sistema “ITALICUM” nelle elezioni della Camera scaricabile cliccando sul sito della gazzetta ufficiale (clicca qui per il testo integrale).

Il procedimento civile era stato promosso da don Luigi ciotti ed altri 21 elettori umbri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno (iscritta al N. 192 Registro ORDINANZE di Palazzo della Consulta e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 41 del 12/10/2016).

Ordinanza del Tribunale di Genova.

Testo integrale dell’ordinanza del 18 novembre 2016 del Tribunale di Genova, scaricabile dal sito della Gazzetta ufficiale (clicca qui per il testo integrale) che ritiene incostituzionale il cosiddetto sistema “ITALICUM” nelle elezioni della Camera.

l rinvio alla Consulta dal capoluogo ligure è l’effetto di un ricorso presentato da vari avvocati e da Giorgio Pagano, ex Sindaco della Spezia, Presidente dall’Associazione culturale Mediterraneo, che contestano una serie di punti della nuova legge, in particolare il premio di maggioranza, l’impossibilità di unirsi ad altre liste e in generale «l’irragionevole prevalenza del principio di governabilità su quello di rappresentatività».

Per il giudice Maria Teresa Scarzella sono stati infatti ritenuti violati sotto vari profili gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione: «La questione di costituzionalità come prospettata oltre che rilevante – andando ad incidere sul diritto al voto degli attori – risulta non manifestamente infondata; deve pertanto essere rimessa alla Corte costituzionale la valutazione in merito alla proporzionalità e ragionevolezza della scelta operata dal legislatore (cioè la creazione dell’Italicum, ndr) – tenuto conto del disposto di cui all’art. 48 della Costituzione – per il perseguimento di un obiettivo di pari rango, ovvero la governabilità del Paese».

Ribadisce il concetto Arturo Flick, uno degli avvocati che hanno firmato il ricorso: “Ci sono vari elementi che inficiano i diritti di rappresentatività e governabilità, ad esempio le liste bloccate e l’impossibilità della pluralità di candidature. La scelta del tribunale di Genova arricchisce l’argomentazione già adottata dai tribunali di Torino, Messina, Perugia e Trieste che hanno rinviato i quesiti alla Consulta, e introduce profili nuovi sulla discussione di legittimità”.

Ordinanza del Tribunale di Trieste.

Il 5 dicembre scorso è stata depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale un’ordinanza del Tribunale di Trieste che prospetta questioni sulla legge elettorale del c.d. Italicum concernenti, in particolare, il premio di maggioranza e la opzione del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali.

L’ordinanza già registrata (r.o. 265/2016) sarà pubblicata in via d’urgenza nella Gazzetta Ufficiale – I Serie Speciale Corte Costituzionale – di mercoledì prossimo 14 dicembre p.v.. Solo allora si conoscerà il testo integrale.

Per ora si sa soltanto che il tribunale di Trieste ha ritenuto “rilevanti e non manifestamente infondate” le argomentazioni esposte da un gruppo di ricorrenti friulani che hanno chiesto ai magistrati di impugnare l’ incostituzionalità della legge elettorale Italicum.
Lo ha reso noto con una nota Federico Simeoni (Consigliere Prov. Patrie Furlane).

Le eccezioni mosse riguardano gli aspetti generali quali il premio di maggioranza attribuito alla lista vincente (al primo turno se ottiene il 40%, al secondo se nessuno alla prima sessione ha raggiunto quella soglia) e l’istituzione del ballottaggio in quanto rendono il voto troppo sbilanciato a favore di un unico partito seppur minoritario. Vi è impugnativa anche sulla possibilità della pluri-candidatura riservata ai capilista nominati dalle segreterie di partito in contemporanea anche in dieci collegi con diritto di opzione per il territorio di loro elezione e con conseguente sacrificio dei voti raccolti nei collegio “ripudiati”.

Ci sono poi quelle che il gruppo dei ricorrenti ritengono discriminazioni nei confronti del gruppo di minoranza linguistica friulana (minoranza riconosciuta dalla L. 482/99 e dalle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica Italiana) ovvero la differenza di trattamento tra i deputati riservati solo alla minoranza linguistica tedesca del Sud Tirolo, la soglia di sbarramento eccessivamente alta (20%) per i rappresentanti dei gruppi linguistici friulano e sloveno e la suddivisione del Collegio del Friuli in due circoscrizioni elettorali di cui una sproporzionatamente sbilanciata a favore della città di Trieste a scapito dell’ elezione di deputati friulani.

I ricorrenti spiega Simeoni sono vari esponenti del mondo politico ed intellettuale friulano fra i quali Paolo Fontanelli (Comitato Rilancio Autonomia Friuli). L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei ricorsi elettorali contro l’ITALICUM coordinati dall’avv. prof. on. Felice Carlo Besostri di Milano mentre referente distrettuale per i friulanofoni è l’avv. Luca Campanotto di Udine.

 

 

 

Published by
Warsamé Dini Casali