ROMA – No al ballottaggio, ma resta il premio di maggioranza al partito che supera il 40% dei voti. La Corte Costituzionale il 25 gennaio si è pronunciata sulla legge elettorale Italicum e ha ribadito che può essere applicata da subito. La legge elettorale è entrata in vigore da luglio 2016 ed è stata impugnata da un pool di legali in qualità di cittadini elettori.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione dell’Italicum che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Roberto Lamacchia, uno degli avvocati del comitato che ha portato l’Italicum all’attenzione della Corte Costituzionale, ha commentato:
“Un buon risultato anche se si poteva fare di più. Ha prevalso il concetto del valore della rappresentanza dei cittadini e l’importanza del loro voto. Forse si è persa l’occasione per affossare definitivamente una legge che a nostro avviso era antidemocratica. Ma tutto sommato è un risultato positivo”.
La legge elettorale approvata lo scorso luglio potrà essere subito applicata, questa la decisione della Corte Costituzionale che nel comunicato integrale scrive:
“Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione.
A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.