Per la Cassazione merita la piena “bocciatura” il ricorso con il quale la Procura della Corte d’appello di Palermo ha chiesto – ai supremi giudici nell’udienza svoltasi lo scorso 14 gennaio – di annullare l’assoluzione dell’ex ministro democristiano Calogero Mannino accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Per la Cassazione il ricorso della Procura non solo confonde la sentenza di assoluzione di primo grado con quella di annullamento con rinvio disposta nel 2004 dalla stessa Suprema Corte «scambiando una parte narrativa della sentenza di annullamento con una parte valutativa che apparteneva, invece, alla sentenza del tribunale» ma si limita ad affermare, senza fornire una adeguata base probatoria, «la notoria compromissione della politica siciliana con la mafia».
Secondo la Cassazione, nella sentenza depositata oggi 26 febbraio, questa tesi «per quanto accettabile come dato storico culturale, o elemento di cornice sul quale innestare un concreto assetto di elementi e dati a carico dell’accusato, ha però necessità, agli effetti dell’invocato giudizio di colpevolezza del prosciolto Mannino, di un ben più preciso richiamo fattuale e probatorio». In pratica, “ad hominem” ossia contro l’ex ministro, non sono fornite prove che abbiano “rilievo penale” sulla presunta “stipula del patto elettorale” con Cosa Nostra nel 1981.
Al termine delle 52 pagine di motivazione, i supremi giudici concludono che «alla indimostrata efficienza causale, dell’impegno e della promessa di aiuto del politico (a Cosa Nostra), sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell’ente, non può che derivare il proscioglimento del Mannino dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa». Con questa decisione la Suprema Corte ribadisce che «la promessa e l’impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa» realizzano il reato di concorso esterno a Cosa Nostra «a condizione che sia provato che tale patto elettorale politico-mafioso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell’associazione mafiosa».
Altrimenti non è possibile condannare nessuno sostenendo un «apodittico ed empiricamente inafferrabile contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbe automaticamente aumentato, “all’esterno” il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento, e,”all’interno”, rafforzato il prestigio dei capi».
Risulta così pienamente convalidata la sentenza di assoluzione emessa nell’appello bis il 22 ottobre 2008 con la quale i giudici avevano evidenziato che Gioacchino Pennino (segretario cianciminiano della sezione della Dc di Brancaccio e uomo d’onore “riservato” della famiglia di Brancaccio), unico e principale accusatore di Mannino, aveva escluso di essersi attivato “in ambienti e contesti mafiosi per favorire l’imputato nelle consultazioni elettorali”. Inoltre la Cassazione ricorda come, in maniera logica e immune da contraddizioni, i giudici dell’appello bis avessero osservato come «appena due anni dopo la stipula del preteso patto politico elettorale con Pennino, il Mannino si attivò non già per aiutare il Pennino stesso, bensì per ostacolarne in maniera determinante l’azione contribuendo ad emarginare sia il suo referente politico (Ciancimino) sia tutto il gruppo a lui facente capo».