– 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l’anonimato, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno prece-dente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro de-legato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo». All’articolo 6: al comma 1: al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l’anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, delle quote di contributi europei»; al secondo periodo, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea»; al comma 2, dopo la parola: «convertito,» , ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»; al comma 3, primo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; al comma 5, le parole: «per l’anno per l’anno 2013» sono sosti-tuite dalle seguenti: «per l’anno 2013».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. – (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo svi-luppo).
– 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infra-strutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali, sti-pulati ai sensi dell’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cit-tadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l’accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell’interno, rilasciata d’intesa con il Ministero del-l’economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli arti-coli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presìdi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del pre-sente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all’accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze». All’articolo 7: al comma 2, lettera b): all’alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente»; il capoverso 3-sexies) è soppresso; il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All’articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: “interamente” è soppressa e dopo le parole: “de-stinate a servizi di perlustrazione e pattuglia” sono inserite le seguenti: “nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili”»; dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. All’articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il se-guente comma: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali del-l’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica”»; al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma». Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis . – (Operazioni congiunte nell’ambito di accordi interna-zionali di polizia).
