– 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle auto-rità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di uf-ficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai me-desimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l’uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l’espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale». All’articolo 8: al comma 1, lettera a) , alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»; al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle se-guenti: «secondo periodo, del codice penale». All’articolo 9: al comma 1: alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» è sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»; alla lettera b), le parole: «all’ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma»; il comma 2 è soppresso; al comma 3, la lettera b) è soppressa. Nel capo II, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente: «Art. 9-bis. – (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza de-gli articoli pirotecnici in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giu-gno 2013).
– 1. Il punto 4) della prima sezione dell’allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente: “4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d’artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni: a) l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico; b) per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari; c) per le categorie 4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com’è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».
All’articolo 10: al comma 1: alla lettera a), capoverso 1: al primo periodo, dopo le parole: «alla qualità degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine all’esercizio del po-tere di ordinanza»; al secondo periodo, le parole: «di soccorso e di assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «di emergenza» e le parole: «dell’apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»; alla lettera c), alinea, le parole: «l’ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»; dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del Fondo per le emergenze nazionali”»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata. 4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi». Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. – (Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile).
– 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione ci-vile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere pron-tamente individuato nell’espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione ci-vile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative moda-lità d’uso e custodia.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente». All’articolo 11: dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 40 del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “organi di polizia” sono inserite le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; b) dopo le parole: “finalità di giustizia,” sono inserite le seguenti: “di soccorso pubblico,”.
4-ter. Dopo il comma 12 dell’articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico”»; al comma 5, lettera c), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto». Nel capo III, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. – (Interventi a favore della montagna).
– 1. Per l’anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salva-guardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso delle energie alterna-tive. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con mag-giore esperienza in attività di riqualificazione del territorio». L’articolo 12 è soppresso.
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: «Art. 12-bis. – (Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
– 1. All’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e succesive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale deli-bera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione en-tro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novem-bre 2013”. 2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013». La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».
