Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013. TESTO DEL DECRETO-LEGGE Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predispo-sizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tu-tela alle vittime; Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa; Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e mi-nori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all’accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in con-dizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell’esperienza acquisita nel pe-riodo successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di com-missariamento delle province
(Segue: Testo del decreto-legge) n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco, potenziandone l’operatività; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministra-zioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costi-tuzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-nione del giorno 8 agosto 2013; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE Articolo 1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori) 1. All’articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la pa-rola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto». CAPO I PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE Articolo 1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)
