1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’in-columità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravi-danza». 1-bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale è abrogato. Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 1079 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 1079 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) 2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il nu-mero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il co-niuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.». 3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divor-ziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il se-guente: «La querela proposta è irrevocabile.». 1-ter. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il nu-mero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni di-ciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adot-tivo, il tutore». 2. Identico. 2-bis. All’articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «per il delitto previsto dall’articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti pre-visti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un mino-renne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro ge-nitore»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunica-zione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini del-l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, non-ché 330 e 333 del codice civile». 2-ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le pa-role: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032». 3. Identico: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i se-guenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso me-diante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma».
