Legittimo impedimento: ecco i punti contestati dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

Ecco il teso del comunicato della Consulta: ”La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha deciso quanto segue: E’ illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l’art. 1, comma 4, relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Questo comma prevedeva la certificazione di Palazzo Chigi sull’impedimento e l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi. In questo punto, spiega la sentenza, ci sarebbe un’irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione (come invece prevede l’articolo 3 della Costituzione). Il testo della legge parzialmente bocciata dice: ”Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi”.

Continua la sentenza: “E’ illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto”.

Il comma 3, nel testo della legge, prevedeva che ”il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza”. La Corte Costituzionale scrive invece che il giudice debba avere la possibilità di valutare il ‘legittimo impedimento’.

“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale; -Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2”, conclude la sentenza.

Questo punto, secondo la Consulta, sarebbe legittimo solo se, nell’ambito dell’elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare se l’impegno è indifferibile rispetto all’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri. Il comma 1 della legge elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali. Ma non solo, perché dopo questo elenco minuzioso, prevede che siano oggetto di legittimo impedimento le ”relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo”.

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