Legittimo impedimento, Consulta: “Il giudice valuti caso per caso”

Rientra nel ”potere del giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri” dia ”in concreto luogo ad impossibilità assoluta” di ”comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio”. E’ uno dei passaggi della sentenza con con cui la Corte Costituzionale ha in parte bocciato e in parte interpretato il ‘legittimo impedimento’, la legge nata per mettere al riparo il premier Berlusconi, almeno fino al prossimo ottobre, dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade).

La Consulta – con la sentenza n.23 scritta dal giudice Sabino Cassese – ha fissato diversi paletti al ‘legittimo impedimento’, di fatto svuotandone l’impianto iniziale. La Corte ha bocciato due parti della legge (il comma 4 e sull’impedimento continuativo fino a sei mesi attestato dalla presidenza del Consiglio e parte del comma 3 sul potere di valutazione del giudice) per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (necessità di una legge costituzionale) della Costituzione. E ha inoltre fornito una interpretazione puntuale sulla ‘tipizzazione’ del legittimo impedimento del premier.

Innanzitutto – scrive la Corte in 37 pagine di motivazioni – anche per premier e ministri non vi deve essere ”una deroga al regime processuale comune” previsto dall’art.420-ter del codice di procedura penale nei casi di impedimento di imputati ‘comuni’. Per questo motivo l’impedimento ”non può essere generico e il rinvio dell’udienza da parte del giudice non può essere automatico”. Perciò – afferma la Consulta – ”spetta al giudice, ai fini del rinvio dell’udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell’impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso” .

E questo implica, appunto, ”il potere del giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l’interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio”.

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Alessandro Avico