La norma bocciata dalla Consulta, dunque, andava fatta con una legge costituzionale perché è una deroga ad un articolo della Costituzione. I giudici della Corte non sono stati dunque d’accordo con la definizione fornita dai legali di Berlusconi, secondo i quali il premier era «primus inter pares».
Altro punto dibattuto è quello del “legittimo impedimento”: per la Consulta questa eccezione può valere solo in caso di impegni istituzionali, e dunque non può essere estesa anche ai casi ordinari.
A giudizio dei magistrati, questa sentenza era d’altronde prevedibile: i giudici hanno affermato di aver agito sulla scia della sentenza del 1994, quando rigettarono l’analogo Lodo Schifani.