ROMA – ''Che c'azzecca con la manovra il processo breve per garantire l'impunità al presidente del Consiglio?'': il leader dell'Idv Antonio Di Pietro se lo chiede e insorge non appena gli risulta che nella bozza della manovra c'è un ampio pacchetto di norme che riguarda la giustizia. Tra queste, vi è buona parte delle misure contenute nel ddl sul processo breve, la cui versione originaria, poi abbandonata in favore della prescrizione accorciata per gli incensurati (qual è appunto Berlusconi), prevedeva la norma transitoria che rischiava di mandare al macero migliaia di procedimenti pendenti in primo grado, incluso il processo Mills a carico del premier. Tuttavia, pur riproponendo il tetto dei sei anni per la durata massima dei processi penali, civili, amministrativi e contabili, nella bozza della manovra non c'è al momento traccia di alcun intervento sulla prescrizione.
Difficile trovare, almeno in questo punto, una norma 'ad personam'. A meno che, tra le pieghe di altre modifiche al codice di procedura penale (in particolare agli articoli 160 e 349 relativi all'efficacia del decreto di irreperibilità e all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) possa nascondersi un cavillo processuale spendibile in qualche eccezione sollevata dai legali del premier. Prevista, ad esempio, la sospensione del procedimento in determinati casi di mancata notifica all'imputato.
Il nuovo art. 420 bis del cpp prevede poi che il giudice disponga, anche di ufficio, che ''sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore'', in base agli articoli specifici del codice di procedura penale.
Per il resto, la manovra interviene sulla legge Pinto, vale a dire la norma che dal 2001 risarcisce l'irragionevole durata dei procedimenti. Lo Stato – secondo la tempistica a suo tempo fissata dal ddl su processo breve – dovrà rifondere il cittadino nel caso in cui si superi dal durata di due anni in primo grado, due anni in appello e due anni in Cassazione, (''nonché un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio'').
Il processo penale si considera iniziato dalla data di assunzione della qualità di imputato, cioé dalla richiesta di rinvio a giudizio. L'istanza di equa riparazione non sarà presa in considerazione se non preceduta, sei mesi prima, da una una istanza di sollecito al giudice. Definite anche le procedure: ''per ciascun giorno di ritardo è liquidato un indennizzo di euro 2,50'' che può essere ridotto fino a due euro o elevato fino a tre. Nell'ottica dello smaltimento dell'arretrato, il capo dell'ufficio giudiziario dovra' preparare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.
E ancora: nei procedimenti pendenti davanti alla Cassazione prima dell'entrata in vigore, nel 2009, delle nuove norme sul processo civile e per quelli in appello da almeno due anni, la cancelleria dovrà avvisare le parti interessate a presentare un'istanza di trattazione entro sei mesi, pena l'estinzione del processo. La manovra, inoltre, interviene sul contributo unificato nei processi civili, amministrativi e tributari, aumentandolo fino alla metà nel caso in cui l'avvocato non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata.
Previsti incentivi anche ai tribunali 'virtuosi, vale a dire quelli che saranno capaci di ridurre di almeno il 10% l'arretrato rispetto all'anno precedente: potranno attingere al Fondo per interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria alimentato dal maggior gettito del contributo unificato. A partire dal 2012, poi, è previsto che il ministro della Giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia. Per risparmiare, le sentenze di condanna non saranno più pubblicate sui giornali ma sul sito internet del ministero della Giustizia. Una quota del 30% dei risparmi ottenuti sarà riassegnata al fondo per l'editoria. Contributo unificato anche per accedere alla giustizia tributaria, nel cui settore si prevedono numerose novita'. In primis, l'esclusione dei professionisti (commercialisti, avvocati, esperti contabili, consulenti del lavoro) dall'incarico di giudici tributari.
