Mills, Cassazione: “Fu un teste reticente, favorì Berlusconi”

David Mills

Il Tg1 aveva detto che David Mills era stato assolto e i parlamentari del Pdl avevano esultato di fronte ad una sentenza, quella della Cassazione, che consideravano un’assoluzione. Oggi arrivano le motivazioni della Cassazione alla sentenza con cui, il 25 febbraio, aveva dichiarato prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’avvocato inglese. Leggendo le motivazioni si capisce che quella della Cassazione era tutt’altro che un’assoluzione. Perché i giudici del Palazzaccio non solo confermano la validità di quanto stabilito dai magistrati della Corte d’Appello di Milano (4 anni e s6 mesi di reclusione) ma affermano anche, nero su bianco, che Mills “fu un teste reticente” che favorì “Berlusconi”.

“Il fulcro della reticenza di David Mills in ciascuna delle sue deposizioni – scrivono i giudici nelle motivazioni – si incentra nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti”. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, appena depositate, con le quali lo scorso 25 febbraio ha dichiarato prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’avvocato inglese David Mills, negandogli, però, l’assoluzione.

Inoltre le sezioni unite penali della Cassazione – nella sentenza 15208 – spiegano che Mills, con le sue deposizioni ai processi ‘Arces’ e ‘All Iberian’, aveva favorito Berlusconi tacendo la riconducibilità a lui delle società del cosiddetto comparto B del gruppo Fininvest.

Questo in quanto “si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Piersilvio Berlusconi”.

In particolare per la Cassazione, Mills avrebbe aiutato Berlusconi nel processo ‘Arces’ perché “non aveva comunicato, sentito come testimone il 20 novembre 1997 e il 12 e 19 gennaio 1998, i nomi dei soci da lui conosciuti, e così era stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest, costringendo il tribunale a procedere in via induttiva, con la conseguenza che proprio la carenza di prova certa sul punto aveva determinato, nel processo ‘Arces’, l’assoluzione di Silvio Berlusconi in secondo grado e, definitivamente, in sede di giudizio di Cassazione”. Il processo ‘Arces’ è quello ad alcuni finanzieri, corrotti per non approfondire indagini sulle società del gruppo Fininvest.

Per quanto riguarda il processo ‘All iberian’, scrivono i giudici, “i fatti relativi all’illecito finanziamento a favore di Bettino Craxi da parte di Fininvest, tramite ‘All Iberian’, erano stati, sulla base di plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati (visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione)”. Così come è accertato – prosegue la Cassazione – “che ‘All Iberian’ e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del gruppo Fininvest” e ‘All Iberian’ “era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate anche tramite ‘Principal Finance’, adoperata come ponte anche dalla ‘Silvio Berlusconi Finanziaria’, tesoreria estera del gruppo”.

La Cassazione ricorda che il legale inglese David Mills, nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero di Milano in data 18 luglio 2004 “aveva, rievocando le parole di Bernasconi (manager Fininvest deceduto), specificatamente menzionato Berlusconi (‘il dottore’), quale fonte di provenienza della somma di 600 mila dollari”. Per aver ricevuto questa somma, in cambio della sua reticenza nei processi ‘Arces’ e ‘All Iberian’, Mills è stato processato per corruzione in atti giudiziari insieme al premier, Silvio Berlusconi. Nei riguardi dell’avvocato inglese il reato è stato dichiarato prescritto; nei riguardi del premier il procedimento é sospeso in seguito alla richiesta alla Corte Costituzionale, da parte del Tribunale di Milano, di valutare la legittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento.

La Suprema Corte osserva che Mills aveva proseguito l’interrogatorio aggiungendo che la somma di 600 mila dollari, “materialmente versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società ‘Struie’, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di ottobre del 1999 ed entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo del 2000”. Proprio il fatto che Mills aveva la disponibilità della somma dall’11 novembre 1999 ha portato la Cassazione a far partire da questo giorno i termini di prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari contestato a Mills. Invece i giudici dell’appello avevano spostato, in avanti, tale termine facendolo scattare dal 29 febbraio 2000. In tale data Mills diede l’ordine di monetizzare la somma arrivata su un conto estero in un fondo a lui riconducibile.

Per la Cassazione, inoltre, la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, lo scorso 27 ottobre, aveva confermato la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di David Mills, accusato di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto 600 mila dollari in cambio di testimonianze reticenti in due procedimenti sul gruppo Fininvest, ha una “struttura razionale” sorretta da un “apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo”.

Invece, i legali di Mills si sono limitati a “sollecitare la rilettura del quadro probatorio” senza dimostrare le “asserite carenze argomentative” e suggerendo una “diversa ricostruzione del fatto, non “proponibile” in sede di giudizio di legittimità.

I giudici della Cassazione hanno dunque spiegato il perché della conferma alla condanna per Mills del risarcimento di 250 mila euro da versare a palazzo Chigi.  L’avvocato inglese David Mills, scrivono i magistrati nelle motivazioni, “con il suo comportamento configurante reato, ha cagionato alla pubblica amministrazione un danno di natura non patrimoniale” per la lesione “all’integrità della propria immagine” nei confronti della società e delle istituzioni.

Il danno provocato da Mills – afferma la Cassazione, convalidando quanto già stabilito dai giudici di Milano – “deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento nell’amministrazione della giustizia (rappresentata dalla presidenza del Consiglio dei ministri), risultando seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione”.

In pratica – secondo la suprema Corte – Mills, con le sue testimonianze reticenti nei processi ‘Arces’ e ‘All Iberian’, ha danneggiato il regolare corso della giustizia. “I parametri adottati ai fini della liquidazione in via equitativa non sono stati riferiti alla gravità della condotta del Mills” spiega la Cassazione disattendendo la tesi difensiva del legale inglese in base alla quale la condanna al risarcimento avrebbe avuto una “funzione punitiva” non consentita dalle leggi.

In proposito, i supremi giudici spiegano che il fondamento della condanna a risarcire Palazzo Chigi con 250 mila euro sta “nell’importanza del processo, nel rilievo dei personaggi coinvolti e nel clamore mediatico che ha accompagnato tutta la vicenda (stante la rilevanza del ruolo sociale e pubblico dei protagonisti e l’entità del discredito proiettato verso l’esterno per effetto dei mezzi di informazione)”, tutti “elementi idonei e sufficienti a giustificare il pregiudizio derivato all’Amministrazione senza necessità di ulteriore dimostrazione”.

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