Politica Italiana

Premierato, per capire di cosa stiamo parlando, leggiamo il testo del ddl 935 a firma Meloni-Casellati

Premierato, per capire di cosa stiamo parlando, leggiamo il testo del ddl 935 che lo vorrebbe istituire. Il ddl è attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il testo che se uscirà sarà certamente diverso da quello riportato qua sotto. Il documento è integrato da una lunga relazione, che riportiamo di seguito.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1. (Modifica all’articolo 59 della Costituzione) 1. Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2. (Modifica all’articolo 88 della Costituzione) 1. Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

Art. 3. (Modifica dell’articolo 92 della Costituzione) 1. L’articolo 92 della Costituzione è sosti­ tuito dal seguente: « Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 35 XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».

Art. 4. (Modifiche all’articolo 94 della Costituzione) 1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal se­ guente: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 35 XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».

Art. 5. (Norme transitorie) 1. Restano in carica i senatori a vita no­ minati ai sensi del secondo comma dell’ar­ ticolo 59 della Costituzione, nel testo previ­ gente alla data di entrata in vigore della pre­ sente legge costituzionale. 2. La presente legge costituzionale si ap­ plica a decorrere dalla data del primo scio­ glimento o della prima cessazione delle Ca­ mere, successiva alla data di entrata in vi­ gore della disciplina per l’elezione del Pre­ sidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

E questa è la relazione.

Oggetto: Disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” P

PARTE l. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo La proposta ha l’obiettivo di offrire soluzione a problematiche risalenti della forma di governo italiana, cioè l’instabilità dei Governi, la eterogeneità e volatilità delle maggioranze, il transfughismo parlamentare. Il disegno di legge costituzionale mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione, attraverso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico. Tali finalità sono state chiaramente indicate come prioritarie nel programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale La riforma interviene su un quadro costituzionale ispirato al modello della forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Tale quadro normativo ha determinato una grave instabilità dei governi e disaffezione dei cittadini rispetto alle istituzioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti La modifica costituzionale imporrà una conseguente modifica della legislazione elettorale di Camera e Senato. La riforma implica poi un conseguente riassestamento delle prassi costituzionali che si sono inverate nel processo di formazione del Governo, in particolare nella fase immediatamente conseguente alle elezioni.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali Il modello di forma di governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali. Non si ravvisano contrasti con i limiti espliciti ed impliciti alla revisione costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, quindi, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa L’intervento normativo non contiene rilegificazioni. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter In Parlamento vi sono alcuni disegni di legge costituzionale vertenti su materia analoga. In particolare, AC 1354, AS 830 e AS 149. Sono stati tutti assegnati, ma di nessuno è iniziato l’esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto Sul medesimo oggetto non risultano pendenti giudizi di costituzionalità. Risultano orientamenti della Corte costituzionale con riferimento al tema del premio di maggioranza (sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017), che si riferiscono a legislazione ordinaria e non possono essere automaticamente estesi alla valutazione di legittimità di norme di rango costituzionale. Ad ogni modo, le norme proposte si armonizzano con tali orientamenti giurisprudenziali che dovranno essere tenuti in debita considerazione in sede di revisione della legislazione elettorale di Camera e Senato.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l ‘ordinamento comunitario Il testo normativo proposto non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento europeo.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame. 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea La disciplina della forma di governo è materia radicata nelle tradizioni costituzionali di ciascuno Stato membro, ferma restando la condivisione dei principi dello stato di diritto che sono pienamente rispettati nel modello qui prefigurato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso Il disegno di legge costituzionale introduce due nuove definizioni normative: quella di Presidente del Consiglio eletto e quella di Presidente del Consiglio subentrante, il cui significato è agevolmente deducibile dal quadro normativo complessivo e che si inseriscono armonicamente nel quadro costituzionale e legislativo vigente. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. Si tratta di interventi abrogativi e modificativi del testo della Costituzione. Gli articoli rilevanti sono pertinentemente citati in modo chiaro e univoco.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti Il disegno di legge interviene sul testo della Costituzione secondo le forme e gli stili consolidati della revisione costituzionale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo Il provvedimento contiene solo abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo Nella materia costituzionale non si conferiscono deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. L’unico atto successivo attuativo è la legge elettorale per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera e del Senato. Non è previsto un termine per l’approvazione di tale legge. Si prevede che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi Non sono state considerate rilevazioni statistiche né si ritiene che ne sussista l’esigenza

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Marco Benedetto