ROMA – I redditi dei politici e dei loro parenti fino al secondo grado saranno pubblici per legge. Così come gli atti contabili, tutti i compensi, le nomine e così via. E’ quanto previsto nel decreto legislativo sulla trasparenza nella Pubblica amministrazione, dopo l’ok definitivo del Cdm e del Garante della Privacy. Il testo, presentato in via preliminare dal ministro per la Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, è stato sottoposto al vaglio dell’Autorità e della Conferenza Unificata (Regioni, Province e Comuni). L’impianto è rimasto sostanzialmente invariato, tranne che per alcune modifiche per lo più tecnico-formali.
Queste le principali novità: armonizzata la disciplina rispetto al Codice della privacy, con modifiche all’articolo 4 e all’articolo 26 che escludono espressamente la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da quei dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, su richiesta delle Regioni, è stata prevista la pubblicazione dei dati relativi al benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano è prevista la possibilità di individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti. Maggiore chiarezza, infine, è stata fatta sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che andrà a costituire un vero e proprio Codice della trasparenza, a scans0 di dubbi interpretativi.
Queste invece tutte le altre novità previste:
1. istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
4. introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
5. previsto l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – ”Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
6. disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance”.