ROMA, 12 APR – Sale da 1/3 alla meta' dello stipendio annuale, la cifra per la quale lo Stato si puo' rivalere nei confronti del magistrato dopo una condanna a risarcire chi abbia subito un danno ingiusto per dolo o colpa grave dello stesso magistrato.
Lo prevede l'emendamento del governo al testo sulla responsabilita' civile delle toghe. Lo Stato ''deve esercitare'' la rivalsa ''entro 2 anni'' (prima era 1) e la trattenuta pro-rata sullo stipendio del magistrato non puo' superare 1/3 (prima era 1/5) del netto mensile.