La fattura con la quale il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti chiede il pagamento della Tariffa rifiuti (TIA), che ha natura tributaria, è nulla se non contiene i requisiti previsti per gli atti tributari. E’ la decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con la sentenza n. 27 del 15 febbraio 2010, sta creando uno scompiglio notevole.
La sentenza, infatti, ha una valenza generale, per cui i gestori che non indicano esattamente i requisiti tributari, potrebbero essere sommersi da ricorsi e dall’annullamento delle fatture di pagamento.
Ma facciamo un passo indietro per spiegare meglio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 23 luglio 2009, confermata con l’ordinanza, sempre della Corte, n. 64 del 22 febbraio scorso, ha stabilito che la Tariffa rifiuti ha natura tributaria e tutti gli atti relativi (avvisi di liquidazione, di accertamento, avvisi di pagamento, fatture, bollette, ecc) per essere validi debbono contenere i requisiti tipici degli atti tributari. I requisiti degli atti tributari sono: la motivazione dell’atto, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l’indicazione del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere; il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, la sottoscrizione del funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo, le conseguenze connesse all’inadempimento dell’obbligazione, ecc. Sono tutte regole necessarie ai fini della trasparenza, della chiarezza degli atti tributari e per mettere nelle migliori condizioni il contribuente di conoscere che cosa deve pagare e come difendersi. I gestori del servizio, al momento in cui accertano la Tariffa oppure chiedono al contribuente il pagamento della stessa, debbono trasmettere ai contribuenti, che usufruiscono del servizio, atti contenenti i requisiti innanzi visti. La Corte, però, per non scombussolare le attività dei gestori, consente, per incassare la Tariffa, l’utilizzo delle fatture/bollette, ma fissa un obbligo: le fatture/bollette devono contenere i requisiti tipici degli atti tributari. In altri termini il gestore può: a) emettere veri e propri atti tributari; b) può continuare ad utilizzare la fattura/bolletta, ma deve integrarla con i requisiti che caratterizzano gli atti tributari. Ma che cosa succede se il gestore continua ad emettere fatture/bollette, vecchio stile, senza le integrazioni tributarie? A questa domanda ha risposto la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Per la Commissione tributaria provinciale reggiana la fattura/bolletta, ai fini della sua qualificazione di atto tributario, deve essere integrata necessariamente con i requisiti innanzi citati. E siccome il gestore nella fattura, oggetto di impugnazione, non ha tenuto dei requisiti dichiarati obbligatori dalla Corte, la fattura è nulla. La sentenza della Commissione tributaria reggiana riguarda il caso singolo. Ma enuncia un principio di valenza generale. I gestori farebbero bene in futuro ad integrare le fatture, altrimenti ci sarà un fiorire ricorsi in tutt’Italia.
Girolamo Ielo, è esperto di finanza territoriale
