Sì a misure alternative al carcere per l’omicidio: la Consulta boccia il pacchetto sicurezza 2009

ROMA – La Corte Costituzionale boccia un’altra norma del ‘pacchetto sicurezza’ del 2009. I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato l’illegittimita’ dell’obbligo per il giudice di disporre la sola custodia cautelare in carcere – e non anche misure alternative come ad esempio la detenzione domiciliare – quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario.

Una analoga decisione era stata presa lo scorso anno dalla Corte Costituzionale per quanto riguarda i procedimenti per violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile, rispetto ai quali il ‘pacchetto sicurezza’ aveva operato una stretta prevedendo l’obbligo di custodia cautelare in carcere e non anche la possibilita’ di misure alternative.

Come allora, anche oggi la sentenza che fa cadere tale obbligo (n.164, depositata oggi in cancelleria) e’ stata scritta dal giudice costituzionale Giuseppe Frigo. Per la precisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dal ‘pacchetto sicurezza’, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio volontario (art. 575 del codice penale) , e’ applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – ”non fa salva, altresi’, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

La norma del ‘pacchetto sicurezza’ e’ stata bocciata per ”ingiustificata parificazione” (violazione dell’art. 3 della Costituizione) dell’omicidio volontario ai delitti di mafia, gli unici per i quali la Consulta e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustificabile la ”presunzione assoluta” di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Obbligo, questo, che secondo i giudici costituzionali viola anche la presunzione di non colpevolezza (art.27 della Costituzione), oltre che le riserve di legge e di giurisdizione (art.13). La Corte Costituzionale ha cosi’ dato ragione al Tribunale di Lecce e al gip di Milano che, trovandosi a giudicare su due casi di omicidio volontario, avevano sollevato questione di legittimita’ delle norme del ‘pacchetto sicurezza’. Norme che – si legge nella sentenza scritta da Frigo – hanno fatto compiere un ”salto di qualita’ a ritroso” al legislatore. Gia’ da diversi anni, infatti, la Consulta e la Corte europea dei diritti dell’uomo avevano ritenuto adeguata la sola custodia in carcere unicamente per i delitti di mafia (cosi’ da ”troncare” i rapporti tra l’indiziato e il sodalizio criminoso). Il ‘pacchetto sicurezza’ – rileva la Corte – ha invece applicato ”la disciplina eccezionale a numerose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee tra loro quanto a oggettivita’ giuridica, struttura e trattamento sanzionatorio”. Ma sulla base dei principi della inviolabilita’ della liberta’ personale, e della presunzione di non colpevolezza, le restrizioni della liberta’ dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento ”devono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle dalla pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilita”. Per questo motivo – scrive la Consulta – ”nonostante l’indiscutibile gravita’ del fatto”, la ”presunzione assoluta” nella scelta della misura cautelare in carcere obbligatoria anche nel caso di omicidio volontario, senza alcuna possibile alternativa, ”non puo’ considerarsi rispondente a un dato di esperienza generalizzato”. Difatti – sottolineano i giudici costituzionali – in questo caso non si e’ in presenza di un reato che, come quello di criminalita’ organizzata, ”implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso” che solo la misura piu’ severa della custodia in carcere e’ in grado di interrompere. ”Al contrario – si legge nella sentenza – l’omicidio puo’ ben essere, e sovente e’, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali”.

”Di conseguenza, in un numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari, pur non potendo essere completamente escluse, sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il ‘fattore scatenante’ o ad impedirne la riproposizione”. Cio’ significa non solo arresti domiciliari, ma anche un altro ventaglio di misure alternative che portino l’indagato o l’imputato lontano dal contesto in cui e’ stato commesso il delitto (la Corte cita, ad esempio, arresti domiciliari in un luogo diverso dall’abitazione, eventualmente accompagnati da strumenti di controllo come il braccialetto elettronico, l’obbligo o il divieto di dimora o solo di accesso in determinati luoghi, allontanamento dalla casa familiare).

LA REAZIONE DI MARONI “Sono allibito per la decisione Della Corte Costituzionale – ha detto il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, a proposito della sentenza della Consulta -. È un errore gravissimo che mina le misure che abbiamo preso a tutela della sicurezza dei cittadini”. Il ministro, che ha dichiarato di ritenere la custodia cautelare in carcere per gli accusati di omicidio una misura efficace “perché chi commette un delitto così grave non merita i benefici”, ha ribadito la sua contrarietà: “La Corte – ha aggiunto – ha dichiarato che anche chi commette un omicidio volontario può tornare libero a casa, e magari commettere un altro omicidio”.

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