ROMA, 26 LUG – I Governatori che avranno gravi dissesti finanziari, e in particolare che non riusciranno a rientrare dal deficit sanitario, non solo decadranno, ma non saranno piu’ ricandidabili a cariche elettive; stessa sorte per sindaci e presidenti di Provincia con le mani bucate.
E’ quanto prevede il nuovo testo del decreto legislativo sui premi e le sanzioni per Regioni e Enti locali, presentato dai relatori Enrico La Loggia e Antonio Misiani (Pd).
Il provvedimento sara’ votato domani nel primo pomeriggio.
Il testo del decreto legislativo prevede la decadenza per i Governatori che presentavano un bilancio con gravi dissesti oppure la nomina di un commissario ad acta per il rientro dal deficit, qualora questo non sia cosi’ elevato. Il Governatore rimosso sara’ incandidabile a tutte le cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo di dieci anni e non potra’ essere nominato componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni e dello Stato per un periodo di tempo di dieci anni.
La stretta non riguarda solo i Governatori: ci sara’ la decadenza automatica anche per direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonche’ dell’assessorato regionale, soggetti cui si applica l’interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo che da sette e’ stato aumentato a dieci anni. Inoltre Regioni, Province e Comuni con piu’ di 5.000 abitanti dovranno presentare una relazione di fine mandato sullo stato della Finanza dell’Ente.
Il testo di La Loggia e Misiani precisa anche le sanzioni a carico degli amministratori che la Corte dei conti abbia riconosciuto responsabili di danni causati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto: i sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili saranno incandidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di giunta regionale, nonche’ di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
Vietata per loro anche la carica di assessore comunale, provinciale o regionale e gli incarichi in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. In piu’, sempre in caso di dichiarazione di dissesto, se la Corte dei conti accerta gravi responsabilita’ nello svolgimento dell’attivita’ del collegio dei revisori, alle sanzioni viene affiancato l’obbligo di segnalazione dell’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari.