Meno parlamentari, più poteri al premier: la bozza di riforma

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ROMA – Via il bicameralismo perfetto, riduzione dei parlamentari, le Camere possono sfiduciare il premier e indicarne uno nuovo al suo posto. Sono alcune delle novità messe a punto dai partiti di maggioranza dopo un vertice Pdl-Pd-Terzo Polo nel testo definitivo di riforma costituzionale. I punti chiave della riforma stanno nei maggiori poteri dati al primo ministro (che può sfiduciare i suoi ministri o intervenire maggiormente nell’agenda dei lavori parlamentari) e nell’agognata riduzione dei parlamentari. Che non vengono dimezzati ma tagliati di un 20% circa.

Taglio dei parlamentari. ”Il numero dei deputati è di 508, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero”. La riduzione del numero dei parlamentari passerebbe quindi dagli attuali 945 a 762. Si abbassa inoltre l’età per essere eletti: basteranno 21 anni per approdare alla Camera (oggi sono 25), 35 al Senato (da 40).

Bicameralismo eventuale. La bozza definitiva di riforma introduce il principio del ”bicameralismo eventuale e non più obbligatorio”. Fino ad oggi infatti Camera e Senato avevano compiti uguali: discutere, proporre e approvare disegni di legge. Con la riforma si dividono i compiti: i ddl riguardanti prevalentemente le materie di legislazione esclusiva dello Stato sono assegnati alla Camera, mentre vanno al Senato quelli di competenza concorrente tra Stato e Regione.

Il governo decide le priorità. ”Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale”. In questo modo il presidente del Consiglio e i suoi ministri avrebbero più poteri nel decidere i tempi di discussione e approvazione delle leggi.

Leggi promulgate da una Camera. L’articolo 73 della Costituzione viene modificato in modo che in caso di urgenza basta una sola Camera per promulgare una legge entro i tempi da essa stabiliti: “Se la Camera che l’ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito”.

Sfiducia costruttiva. ”La mozione di sfiducia deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri”. Si introduce così il meccanismo della ‘sfiducia costruttiva’, ma si prevede anche che il presidente del Consiglio, ”qualora una delle Camere neghi la fiducia, può chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse”.

Al premier potere di revoca dei ministri. Il premier potrà nominare e revocare i ministri del suo governo. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione, che attualmente prevede solo la nomina dei ministri su indicazione del premier, viene così modificato: ”Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri”.

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Elisa D'Alto