ROMA – Visitare ed ispezionare i mercantili sospetti, esercitare la forza se la nave oppone resistenza o cerca di fuggire, dirottare il cargo verso un porto diverso da quello di destinazione: sono queste – sottolinea Fabio Caffio, ufficiale di Marina in congedo ed esperto di diritto internazionale marittimo – le principali misure che potranno essere adottate nell’attuazione dell’embargo contro la Libia decretato dall’Onu.
”Era dai tempi dell’embargo navale contro l’Iraq del 1991 e contro la ex Jugoslavia del 1992 – afferma Caffio – che le Nazioni Unite non decretavano un embargo navale contro un paese violatore della legalità internazionale. Ora il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 1973, ha con decisione imboccato la strada dell’interdizione navale del traffico d’armi facente capo alla Libia”.
Si tratta di ”una misura selettiva che, pur non essendo un blocco navale indiscriminato di chiusura dei porti libici né un embargo esteso anche a forniture non militari, dovrebbe servire a tenere sotto stretto controllo i traffici marittimi ed evitare il riarmo delle fazioni in lotta ed il dilagare di minacce terroristiche”.
Già la Risoluzione 1970 aveva stabilito il divieto di import ed export di armi con la Libia, ma senza contemplare strumenti coercitivi per la sua attuazione e così, dal 10 marzo, le forze navali della Nato avevano cominciato ad effettuare esclusivamente un semplice monitoraggio del traffico marittimo in prossimità delle coste libiche.
Ora, sulla base della Risoluzione 1973, ”sarà invece possibile – afferma Caffio – impedire la navigazione di un mercantile trasportante armi o materiali d’armamento diretto o proveniente dalla Libia”. In che modo? ”Le navi da guerra operanti in mare sotto l’egida delle Nazioni Unite – sottolinea l’esperto – avranno in particolare il diritto in alto mare di: a) visitare ed ispezionare (‘visit and search’) il carico delle navi mercantili con bandiera di qualsiasi Stato qualora vi siano fondati sospetti che le stesse siano coinvolte in violazione dell’embargo di armi; b) esercitare la forza, secondo i principi della necessita’ e proporzionalita’, nel caso che un mercantile opponga resistenza alla visita o cerchi di sfuggire; c) dirottare (‘divert’) il mercantile, qualora risulti coinvolto nel trasporto di carichi vietati, verso un porto diverso da quello in cui era previsto lo scalo”.
Riguardo all’area da controllare, la Risoluzione 1973 ”autorizza le attività di interdizione in alto mare. Non vengono stabiliti limiti geografici – spiega Caffio – sicché in teoria l’embargo potrebbe essere applicato in tutto il Mediterraneo, a seconda delle capacità delle forze navali operanti. Nulla impedirebbe peraltro alle stesse forze di effettuare azioni mirate anche in Mar Rosso considerato che la Libia confina con il Sudan e che armi possono provenire dalla penisola arabica o esservi dirette”.