
ROMA – Difendersi dai call center e da tutte quelle offerte a domicilio che arrivano con petulanza negli orari più improbabili. Missione difficile ma non impossibile. Che il problema esista è un dato evidente. Basta finire nell’elenco sbagliato, magari compilare con leggerezza la tessera del supermercato, o registrarsi ad un qualsiasi sito web spuntando un “accetta” di troppo senza leggere cosa c’è scritto e si è schedati.
Ora il Garante della Privacy ha diffuso un vero e proprio manuale di autodifesa. A riassumerne i punti salienti, per La Stampa è Paolo Baroni.
1)Come ci si può difendere da chiamate promozionali indesiderate?
Se l’utenza è pubblicata negli elenchi telefonici, l’intestatario può chiedere al suo gestore telefonico che essa venga rimossa dagli elenchi, così da renderla “riservata” e dunque non più visibile. In alternativa, può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico) lasciando così la sua utenza presente negli elenchi telefonici, ma non più utilizzabile per fini promozionali.2) Cos’è il Registro pubblico delle opposizioni?
È un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al Registro un abbonato esercita il diritto «ad opporsi al trattamento» dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy.3) Cosa può fare un utente che viene contattato anche se i suoi dati non sono sull’elenco telefonico?
Se l’utenza non compare negli elenchi ed è quindi “riservata” (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile), l’intestatario non può iscriverla al Registro. Per interrompere ulteriori telefonate, l’utente dovrà quindi esercitare i normali diritti previsti dal Codice della privacy, chiedendo quindi direttamente al promotore che lo ha contattato chi è il titolare del trattamento, come ha avuto i suoi riferimenti eventualmente chiederne la cancellazione.4)A chi ci si deve rivolgere per sapere come ha avuto i dati il venditore che ci sta contattando?
È sufficiente farne richiesta al titolare del trattamento dei dati personali indicato nell’informativa privacy della società. Tale informazione può anche essere chiesta direttamente, magari all’operatore che ci sta telefonando5)È possibile cercare nuovi clienti utilizzando i recapiti contenuti negli elenchi telefonici?
È possibile contattare telefonicamente, mediante operatore, i numeri presenti in elenchi telefonici e non iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni per chiedere al contraente (la persona che ha sottoscritto il contratto telefonico) il consenso a ricevere comunicazioni promozionali anche via e-mail o con altri mezzi automatizzati.6)Chi raccoglie il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing può poi comunicarli o venderli ad altre aziende?
Le società che hanno raccolto dati per finalità di marketing possono cederli ad altri soggetti che intendano utilizzarli per le stesse finalità solo dopo aver rilasciato al consumatore un’idonea informativa e aver acquisito un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, distinto da quello richiesto dal medesimo per svolgere esso stesso l’attività promozionale. L’informativa deve indicare, oltre agli altri elementi previsti dal Codice della privacy, anche ciascuna delle terze parti a cui i dati vengo¬no comunicati o, in alternativa, le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: “finanza”, “editoria”, “abbigliamento”).7)È lecito consegnare un modulo per l’ordine di un prodotto con la casella per il consenso al trattamento dei dati già contrassegnata?
No, il consenso al trattamento dei dati deve essere sempre libero. Il venditore può indicare, se necessario, quali dati sono indispensabili per la fornitura di un prodotto o servizio.8)Il sito web che non consente di utilizzare un servizio se non si rilascia il consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali si comporta correttamente?
No, la fornitura di un prodotto o servizio non può essere vincolata al consenso per l’invio di pubblicità.9)Il supermercato può rifiutarsi di concedere la tessera fedeltà se nel modulo da compilare il cliente non rilascia il consenso al trattamento dei suoi dati per scopo di marketing?
Non è previsto il consenso per attività necessarie a soddisfare la richiesta di un cliente, ad esempio le verifiche funzionali all’erogazione di un servizio. Occorre però sempre chiedere il consenso per attività di marketing o similari, comunque diverse dalla prestazione oggetto del contratto con l’utente.
No, la tessera fedeltà è un’opportunità per l’azienda di fidelizzazione del cliente, ma non può trasformarsi in una forma occulta di raccolta dati per il marketing e la profilazione. Il consenso per tali attività non può essere imposto, ma va raccolto in modo specifico.10)Se una società ha ottenuto il consenso al trattamento dei dati per scopo di marke¬ting, può comunicare o rivendere queste informazioni ad altri soggetti?
Non si possono “mescolare le carte in tavola”. Se si è chiesto a una persona il consenso per il tratta¬mento dei suoi dati per attività di marketing, non si può far finta che questo consenso valga anche per scopi differenti come la profilazione o la comunica¬zione dei dati a terzi. È quindi necessario acquisire un autonomo consenso per ogni finalità, preveden¬do apposite caselle nel modulo eventualmente predisposto a tale scopo.11) Una volta prestato il consenso al tratta¬mento dei propri dati per una certa finalità, si può cambiare idea?
Si, l’interessato può opporsi in qualunque momen¬to all’ulteriore utilizzo dei suoi dati anche per una sola finalità (dal marketing alla profilazione) o per una specifica modalità di trattamento (ad esempio l’invio di offerte commerciali tramite posta carta¬cea o con modalità automatizzate come l’e-mail e il fax). A tale scopo, si possono utilizzare i moduli predisposti dal Garante facilmente reperibili sul sito www.garanteprivacy.it12) Si possono usare i dati del pubblico regi¬stro automobilistico (pra) per inviare pub¬blicità per l’acquisto di un nuovo modello di automobile?
I dati contenuti nel PRA possono essere utilizzati, ad esempio, per conoscere a chi appartiene un’au¬tomobile, per adottare iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale o per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, incluse quelle relative all’imminente scadenza della revisione del mezzo di trasporto, ma non per spedire all’utente pubblicità senza il suo consenso.13) Si possono utilizzare recapiti telefonici contenuti nell’albo degli avvocati o di altri professionisti per proporre offerte commerciali ai suoi iscritti?
I dati personali di un professionista – anche quan¬do sono estratti da un registro, elenco o albo con¬sultabile da chiunque – possono essere utilizzati dal promotore solo se ha già acquisito lo specifico consenso dell’interessato iscritto all’albo o se pre¬senta offerte strettamente attinenti all’attività svolta dal professionista contattato. Tutte le socie¬tà, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute comunque a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni e non abbiano quindi, in tal modo, espres¬so la propria contrarietà a ricevere telefonate pub¬blicitarie.14) E possibile profilare un utente in base ai programmi che vere sulla pay tv?
Per profilare un utente di “pay tv” o di altre forme di “tv interattiva” è necessario acquisire prima il consenso dell’utente. L’azienda deve comunque adottare delle pratiche di profilazione poco invasi¬ve.
15)Un sito web che consente la prenotazione alberghiera o di voli aerei può profi¬lare il comportamento di un utente per inviargli comunicazioni promozionali “personalizzate”?
La società che gestisce (in qualità di titolare del trattamento) un sito web che offre servizi compara¬tivi di pacchetti turistici può inviare comunicazioni promozionali “personalizzate” contenenti offerte su tali settori a patto che spieghi chiaramente, e in modo sufficientemente dettagliato, tale attività nell’informativa sul trattamento dei dati personali (chiarendo ad esempio che utilizza i dati raccolti sulle mete di viaggio già visionate dall’utente, o quelli sugli acquisti già effettuati, oppure i dati anagrafici e quelli sulle preferenze espresse dal navigatore quando si è registrato sul sito). Prima di avviare il trattamento, la società deve anche ac¬quisire dall’utente un consenso specifico rispetto a questo tipo di attività (invio di offerte “mirate”), nonché effettuare la necessaria notificazione del trattamento di profilazione con strumenti elettroni¬ci all’Ufficio del Garante.
