ROMA – “Diverse le agevolazioni fiscali – scrive Cinzia De Stefanis di Italia Oggi – per chi acquista un condizionatore a pompa di calore. L’impresa collettiva o individuale o il privato possono beneficiare di diverse agevolazioni, tra loro alternative. Parliamo delle detrazioni del 65% per gli interventi di efficienza energetica, delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili con la detrazione del 50%. Ma andiamo con ordine e illustriamo le diverse possibilità accordate alle imprese e alle persone fisiche”.
L’articolo di Italia Oggi: Detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica. Può essere ammesso alla detrazione del 65% l’acquisto dei climatizzatori con pompa di calore che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento. A condizione che siano ad alta efficienza e siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Sono, infatti, detraibili le spese per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 340/2008). Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, per questo intervento il limite di spesa detraibile è di 30 mila euro (cioè il 65% di una spesa di 46.154 euro). È confermata fino al 31 dicembre 2015 e poi, salvo proroghe, dal 2016 scenderà al 36%. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. Possono essere detratte le spese per l’acquisto di climatizzatori con pompa di calore anche non ad alta efficienza, purché il condizionatore possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari , titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce e società di persone. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale (detrazione del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.
Bonus mobili con la detrazione del 50%. Possono essere portate in detrazione le spese per l’acquisto di condizionatori con etichetta energetica A+ o superiore. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. A differenza delle altre due tipologie di detrazione non è necessario che l’edificio abbia già un impianto di riscaldamento. È però necessario effettuare una ristrutturazione contestuale dell’edificio in cui si installa il condizionatore e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese da detrarre.
Conto termico. Rientrano nelle agevolazioni per il conto termico l’acquisto di climatizzatori a pompa di calore con determinate prestazioni energetiche che devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente (…).