
ROMA – “La legge sul rientro dei capitali ha debuttato ieri alla Camera, per una discussione che tra martedรฌ e mercoledรฌ prossimo รจ attesa al voto finale – scrivono Alessandro Galimberti e Antonio Iorio del Sole 24 Ore – A dimostrazione che l’appetibilitร – o convenzienza – della disclosure viaggia su due binari – scivoli per chi si avvicinerร , sanzioni pesantissime per chi ne resterร fuori – un ultimo emendamento garantisce che chi farร emergere sarร coperto anche per le frodi fiscali”.
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A questo si aggiunge la formalizzazione del perdono per il “nero” non dichiarato in Italia. L’equilibrio cosรฌ raggiunto pare incontri una buona tenuta sia a livello ministeriale (si vedano le dichiarazioni di giovedรฌ del ministro Pier Carlo Padoan, che attende un significativo gettito dall’operazione) ma anche parlamentare. Il disagio di una parte di Ncd pare destinato a rientrare, anche se l’ultima formulazione sull’autoreimpiego, che tornerebbe di fatto punibile, potrebbe riaprire i giochi.
Senza confini
La collaborazione volontaria riguarderร , dunque, anche le evasioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento di somme all’estero. Chi, invece, intende regolarizzare quanto detenuto oltre frontiera deve sanare anche eventuali violazioni fiscali “domestiche”, mentre viene esclusa per tutti la punibilitร per i reati di dichiarazione fraudolenta ma non per l’emissione di false fatture. La collaborazione volontaria assume ora le caratteristiche di una sanatoria generalizzata di tutti gli imponibili non dichiarati, e non solo di quelli detenuti oltrefrontiera, a sanzioni ridotte, con non punibilitร dei principali delitti tributari.
La nuova versione dell’articolo 5 septies del testo alla Camera estende la possibilitร di dichiarare qualunque imponibile sottratto a imposizione a prescindere dal fatto che le somme siano detenute all’estero. Ciรฒ per evitare disparitร di trattamento tra gli evasori che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che li lasciano in Italia.
L’autodenuncia
La procedura รจ, di fatto, un’autodenuncia che il contribuente presenta all’agenzia delle Entrate. Occorre indicare tutti gli investimenti e le attivitร di natura finanziaria costituiti o detenuti in Italia o all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. La procedura รจ sostanzialmente analoga per le due tipologie di perdoni, con la particolaritร che coloro che decidono di autodenunciare le somme illecitamente detenute all’estero devono farlo anche per le altre violazioni fiscali che non hanno comportato trasferimento oltrefrontiera.
La ricostruzione dei fatti
Gli interessati dovranno poi fornire documenti e informazioni per la ricostruzione dei redditi evasi relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento. Per quanto concerne i casi di evasione che non hanno comportato il trasferimento all’estero occorrerร comprendere come sia possibile dare informazioni e documenti anche perchรฉ in molti casi le disponibilitร potrebbero essere giร state spese.
Vi รจ poi la concreta possibilitร che eventuali informazioni finiscano per coinvolgere anche terzi soggetti (fornitori e clienti) che hanno partecipato alle violazioni. Sempre con riferimento alle violazioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento all’estero di somme, la norma fa riferimento anche al calcolo degli imponibili previdenziali, invece esclusi per le somme detenute all’estero.
Termini e condizioni
La procedura puรฒ essere effettuata fino al 30 settembre 2015 e riguarda le violazioni agli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014. Oltre ai benefici penali (si veda l’articolo a fianco) c’รจ una riduzione delle sanzioni tributarie anche se l’imposta andrร versata. Per le violazioni in materia di imposte sui redditi addizionali, Irap e Iva e ritenute si applica il minimo edittale, ridotto di un quarto. A questa riduzione occorre poi aggiungere l’abbattimento previsto dall’adesione all’invito al contraddittorio (1/6 del minimo) o all’accertamento (1/3 del minimo). Le sanzioni derivanti dalle omissioni relative al quadro Rw si applicano in misura pari alla metร del minimo edittale: se le attivitร vengono trasferite in Italia o in Stati Ue o See inclusi nella lista del Dm 4 settembre 1996, ovvero se le attivitร trasferite in Italia o in questi Stati erano o sono ivi detenute, o ancora se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione a trasmettere alle autoritร finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attivitร oggetto di collaborazione volontaria. Se non ricorre una di queste circostanze la sanzione รจ ridotta di un quarto.
