ROMA – Mesi fa i giornali parlarono di un imprenditore assolto dopo non aver pagato le tasse, assolto e giustificato “perché c’è la crisi”. Ma chi sperava di potersela cavare resterà deluso, infatti l’imprenditore accusato di aver omesso di pagare 180 mila euro di Iva dovuta entro il 27 dicembre 2009 è stato assolto per altri motivi, come spiega il Corriere della Sera:
“La sentenza vera (e non la sua proiezione mediatica) del giudice Carlo Oddone Marchi si limita solo a rilevare che l’imprenditore aveva chiesto che la propria società in crisi fosse ammessa al concordato preventivo, e che il Tribunale fallimentare aveva ammesso la procedura dopo il 31 dicembre del periodo di imposta interessato ma prima del 27 dicembre dell’anno successivo, termine di scadenza per il versamento dell’Iva e dunque giorno di consumazione dell’illecito penale. E l’articolo 168 della legge fallimentare prevede espressamente che, dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e sino alla definitività del decreto di omologazione, i creditori per un titolo anteriore al decreto non possano assolutamente toccare il patrimonio e dunque neppure adempiere spontaneamente ai propri debiti (fosse anche nei confronti del Fisco), perché questo finirebbe per favorire qualche creditore a scapito degli altri. Insomma, l’imprenditore non poteva pagare l’Iva perché la legge fallimentare in questa fase glielo vietava. Motivo molto terra-terra, se si vuole, e assai poco rivoluzionario”.