Protesi al seno, respinto ricorso del ministero: “Riveda i limiti sulle Pip”

ROMA – Nuova sconfitta per il ministero della Salute in merito al caso delle protesi al seno Pip. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal dicastero contro il Codacons. Il ministero guidato da Renato Balduzzi aveva impugnato la decisione del Tar del Lazio che nell’aprile scorso gli aveva ordinato di rivedere il provvedimento che fissava limiti all’espianto e al reimpianto delle protesi Pip.  Nell’ordinanza era previsto l’espianto a carico del Sistema Sanitario Nazionale solo in presenza di danni fisici o di una precisa indicazione medica. Ma i giudici amministrativi hanno rigettato l’appello.

Prodotte in Francia e importate in Italia, le protesi Pip sono state al centro di molte polemiche e numerosi accertamenti perché accusate di provocare danni e irritazioni. L’ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato è stata depositata il primo settembre. L’udienza per la trattazione nel merito del ricorso è fissata per il 18 dicembre. Ma nel frattempo i giudici amministrativi “non ravvisano ragioni” per modificare il pronunciamento del Tar del Lazio del 30 aprile scorso.

Con quell’ordinanza cautelare, il Tar riteneva necessario che il ministero della Salute rivedesse il provvedimento sulle protesi Pip e valutasse “la possibilità di estendere – scriveva il Tar – i principi nello stesso fissati, in relazione all’espianto e al reimpianto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, delle protesi Pip, alle donne che lo richiedano, inserendo in coda alla lista di attesa le istanti che non abbiano una prescrizione medica che ha attestato la necessità della sostituzione”.

In sostanza, si invitava il ministero a modificare il testo per far sì che tutte le donne che lo richiedessero, indipendentemente da una eventuale prescrizione medica, potessero mettersi in lista d’attesa per avere l’espianto a carico del Servizio Nazionale. Un’impostazione che il Consiglio di Stato riconferma, stabilendo che per ora non viene rivista l’ordinanza del Tar che “pone a carico delle Amministrazioni attuali appellanti (cioè il ministero, ndr) il solo riesame del provvedimento impugnato, con eventuale formazione di liste d’attesa ‘in coda’ alle preesistenti”.

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Daniela Lauria