ROMA – Quante volte è capitato di ricevere una multa per eccesso di velocità o di rallentare in prossimità di un autovelox? A volte le sanzioni arrivano inaspettate, senza che ci si ricordi di essere stati “fotografati”. Ci sono però dei casi in cui le multe posso essere annullate, dei casi in cui gli autovelox non sono a norma, posizionati male, o senza avvisi. Non si parla di dispositivi truccati per andare più veloce, ma dell’effetto contrario, che “fotografano” anche se si è nei limiti. La Cassazione negli ultimi anni ne ha annullate di multe attraverso una serie di sentenze che adesso, se riprese formano un vero e proprio decalogo dell’autovelox perfetto.
Per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Cassazione con una recente sentenza ha infatti riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava.
Ecco quindi le principali decisioni prese dalla Cassazione in materia di autovelox, punti fermi sui cui gli automobilisti possono contare.
Il dispositivo va sempre segnalato. Non basta la segnalazione in anticipo della presenza del dispositivo quando fra il cartello e l’autovelox sono presenti degli incroci con altre strade. Infatti in tal caso il soggetto che si immette sulla strada “controllata” può correttamente sostenere di non essere stato informato. La Cassazione lo ha stabilito con l’ordinanza n. 680/2011 riconoscendo le ragioni dell’automobilista che lamentava, dopo essersi immesso sulla statale, “di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox”.
Per i giudici: “In questo contesto, non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece, in coerenza alle finalità perseguite dalla legge: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa”. Non solo, “il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria”.
L'”elaborazione” della sanzione va fatta dai vigili. Se ad elaborare la multa fatta con l’autovelox non è stato un agente della municipale allora ci sono speranze di vedersi annullata la sanzione. Infatti, dal verbale di accertamento deve emergere “adeguatamente” che il rilevamento è stato fatto da “un agente preposto al servizio di polizia”. Questo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785. I Supremi giudici hanno infatti accolto le doglianze dell’automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di “elaborazione dell’accertamento”.
No alla indicazione del cartello nel verbale. Nella circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato che la presenza dell’apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso !sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Cassazione ordinanza n. 680/2011.
In città rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento”. Secondo l’articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità, questi sono sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo.
È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni comuni hanno forzato un po’ la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur riconoscendo l’autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un’altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse “trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02”.
L’omologazione dell’apparecchio non “scade” mai. In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, ne consegue che “nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature”.
No alla taratura periodica. Non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell’autovelox. Dunque, l’attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. Non solo, l’efficacia probatoria rimane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione, Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496.
E sempre il tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010, ha chiarito che “il sistema nazionale di taratura di cui alla L. n. 273/1991 non si applica alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada, le quali, invece, sono soggette esclusivamente ad una verifica di perfetta funzionalità (omologazione) da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tale verifica, peraltro, è indispensabile solo in relazione al modello di apparecchio e non deve essere effettuata di volta in volta sul singolo esemplare”.
Dunque, “il verbale fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all’omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all’apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica”. Concetto espresso anche dalla Cassazione, sentenza 22207/2010. “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica – ai fini della validità del relativo accertamento – va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”.
Non necessaria la contestazione immediata. L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’autovelox, invece, “rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”.