Filmarono di nascosto petting tra minorenni: condannati dalla Cassazione

ROMA – Filmare di nascosto il petting di una coppietta di fidanzatini, uno dei quali minorenne, e guardare le immagini con un gruppetto di amici, non è una “ragazzata” che può passare liscia senza conseguenze. Anche nel caso in cui le immagini non vengono diffuse su internet o duplicate, si è lo stesso violata la riservatezza esponendo, soprattutto la ragazza, alla diffamazione. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la condanna (a pena non precisata), per “detenzione di immagini pornografiche” di persona minore, a carico di un ragazzo maggiorenne Alberto L.F. che, insieme ad altri due amici, aveva filmato un compagno di scuola mentre che scambiava effusioni con la sua ragazza. Lei era ancora minorenne.

Alberto – così la Cassazione ricostruisce la vicenda – aveva prestato la sua stanza da letto alla coppietta dopo aver montato una telecamera a loro insaputa, e poi era uscito di casa dicendo ai fidanzatini di mettersi a loro agio. Rientrati, Alberto e gli altri due amici videro il filmato nel quale la coppia si era solo in parte denudata e amoreggiava in modo “soft”. In seguito la ragazzina – dopo un anno passato a studiare all’estero – venne a conoscenza del video dal suo nuovo ragazzo che lo aveva visto occasionalmente e poi lo aveva distrutto insieme a lei.

Anche se non vide mai le immagini, rimase molto turbata, iniziò ad avere disturbi psichici e dell’alimentazione, si decise a raccontare il fatto ai genitori e a sporgere denuncia. Senza successo Alberto, filmaker abusivo che adesso ha 24 anni, ha contestato la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Milano sostenendo che il video era “casto” e che non era stato in alcun modo diffuso. La Cassazione – con la sentenza 11 997 – ha risposto che la legge punisce anche questi comportamenti pur se di minor gravità.

In questo caso era “evidente che lo scopo perseguito” non era quello di “realizzare materiale pornografico destinato al mercato dei pedofili”, ma “quello di invadere la privacy e diffamare la parte lesa”. Quanto al danno provocato dalle riprese abusive, ne è prova – conclude la Cassazione – la “ripercussione psicologica che ha costretto la ragazzina a cure e terapie per superare il trauma di avere scoperto che quelli che considerava amici avevano approfittato della sua confidenza e della fiduciosa frequentazione della abitazione di uno di essi”.

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Alberto Francavilla