La Cassazione ricorda che il pensiero espresso da Simeone, e riportato dal cronista, rientra – come già affermato nel 2010 in una sentenza nata sempre da una denuncia di Fiore – nel diritto di ”critica storica e politica” dal momento che ”alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali, la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo”.
La Suprema Corte aggiunge – occupandosi in particolare dell’intervista a Simeone – che ”sempre in dimensione storica”, qualifiche di ”xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori (o disvalori, a seconda della diversa angolazione prospettica), intimamente connaturati e strutturalmente coessenziali alla ideologia nazista e fascista”.