ROMA – Nessun rincaro sulle autostrade italiane e nessun pedaggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma: lo ha stabilito il Tar del Lazio, che ha così disposto l’annullamento del decreto ministeriale che ha aumentato le tariffe sulle strade che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell’Anas, compreso il Gra.
Il decreto, dicono i giudici amministrativi, non prende in considerazione l’esistenza di persone che percorrono le strade di interconnessione senza però entrare nelle autostrade, come nel caso del Gra di Roma. Non solo; lo stesso decreto è stato adottato anche in violazione delle norme comunitarie in materia. Sono queste in sostanza le motivazioni del Tar.
Il 22 febbraio sono state pubblicate le motivazioni delle sentenze con le quali i giudici hanno accolto i ricorsi proposti dalla provincia di Roma, ma anche dalle province di Firenze, Rieti, Ferrara e Pescara, nonché dalla regione Toscana, dal comune di Fiano Romano (ma sono stati 41 i comuni che si sono schierati con la provincia di Roma) e dal Movimento dei cittadini.
Secondo i giudici amministrativi è fondato il motivo di ricorso secondo il quale il decreto impugnato ”avrebbe individuato caselli o stazioni di esazione collocati in luoghi non direttamente o comunque non necessariamente interconnessi con tratte autostradali per le quali e’ stato imposto il pagamento di un pedaggio – si legge nelle sentenze – con conseguente imposizione agli automobilisti di una prestazione patrimoniale aggiuntiva che prescinderebbe dall’utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio”.
In sostanza, ”non vi sarebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano le tratte di strada interessate dal provvedimento”. Il Tar ha ritenuto poi fondato anche l’ulteriore motivo di ricorso con cui l’amministrazione provinciale capitolina ha dedotto che il decreto ministeriale avrebbe violato la normativa comunitaria. Il decreto impugnato – si legge nella sentenza – è stato adottato in violazione delle norme comunitarie, nonché della norma nazionale di recepimento delle stesse, giacché ”determina forfettariamente la maggiorazione per le classi di pedaggio, a prescindere peraltro dall’effettivo uso dell’infrastruttura”.