MILANO – Non significa, almeno per ora, revoca del titolo “di cartone”. Ma quello del procuratore della Figc Stefano Palazzi è comunque un giudizio severissimo nei confronti dell’Inter. Si tratta di un giudizio formale, quello con cui il procuratore motiva l’archiviazione nei confronti della società nella vicenda Calciopoli. Archiviazione dovuta a prescrizione e non perché il fatto non sussiste. Secondo Palazzi, infatti, i fatti sussistono eccome.
Anche il club di Massimo Moratti, secondo il capo della giustizia sportiva, ha infatti “compiuto un illecito” e lo ha fatto “per ottenere dei vantaggi in classifica”, “condizionando” e “facendo pressioni” sui designatori arbitrali.
La decisione sulla eventuale revoca dello scudetto 2006, quello tolto alla Juventus per Calciopoli e attualmente assegnato all’Inter, in ogni caso non spetta a Palazzi. Sarà decisione politica e sarà il presidente Federale Giancarlo Abete a doversene assumere la responsabilità.
Certo, la relazione di Palazzi (che ha archiviato per prescrizione i fatti di Calciopoli imputabili all’Inter) segna decisamente un punto a favore di chi, quello scudetto, vorrebbe vederlo non assegnato a nessuno.
La relazione di Palazzi. Dopo aver riassunto tutte le telefonate tra l’allora dirigente dell’Inter Giacinto Facchetti e responsabili degli arbitri, arbitri stessi e altri dirigenti, il procuratore federale scrive una valutazione completa dell’operato dell’Inter. Il testo integrale della relazione è consultabile dal sito della Gazzetta dello Sport.
Nella sezione valutazione il giudizio di Palazzi è durissimo: “Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del FACCHETI I appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare. In questa trattazione specifica della posizione del FACCHETTI , è appena il caso di rilevare che la società Internazionale F.C. di Milano, oltre che essere interessata da condotte tenute dal proprio Presidente che, ad avviso di questa Procura federale, presentano una notevole rilevanza disciplinare per gli elementi obiettivamente emergenti dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta essere, inoltre, l’unica società nei cui confronti possano, in ipotesi, derivare concrete conseguenze sul piano sportivo, anche se in via indiretta rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, come già anticipato nella premessa del presente provvedimento e come si specificherà anche in seguito. Dalle carte in esame e, in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, emerge l’esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo, intercorsi fra il Presidente della società INTERNAZIONALE F.C., Giacinto FACCHETTI ed entrambi i designatori arbitrali, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, fra i cui scopi emerge, fra l’altro, il fine di condizionare il settore arbitrale.
La suddetta finalità veniva perseguita sostanzialmente attraverso una frequente corrispondenza telefonica fra i soggetti menzionati, alla base della quale vi era un consolidato rapporto di amicizia, come evidenziato dal tenore particolarmente confidenziale delle conversazioni in atti. Una prima circostanza acclarata dall’attività di indagine, di enorme rilievo ai fini disciplinari, è rappresentata dalla frequenza dei contatti intercorsi fra il Presidente dell’lNTER Giacinto FACCHETTI ed i designatori arbitrali in questione e in alcuni casi, come si dirà in seguito, tra Massimo MORATT , attuale Presidente dell’INTER ed all’epoca socio di riferimento, ed il designatore Paolo BERGAMO. La rilevanza, l’incidenza e la portata di tali rapporti, rese evidenti dal contenuto degli stessi, sopra sinteticamente riportato, vanno valutate alla luce di un parametro interpretativo assolutamente obiettivo, rappresentato dal ruolo e dalla posizione di preminenza istituzionale ricoperta da ciascuno dei soggetti sopra indicati. Inoltre, assume una portata decisiva la circostanza che le conversazioni citate intervengono spesso in prossimità delle gare che dovrà disputare l’INTER e che oggetto delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra.
In relazione a tali gare il Presidente FACCHETTI si pone quale interlocutore privilegiato nei confronti dei designatori arbitrali, parlando con essi delle griglie arbitrali delle gare che riguardano la propria squadra nonché della stessa designazione della terna arbitrale ed interagendo con i designatori nelle procedure che conducono alla stessa individuazione dei nominativi degli arbitri da inserire in griglia e degli assistenti chiamati ad assistere i primi. In alcuni casi, emerge anche l’assicurazione da parte dell’interlocutore di intervento diretto sul singolo direttore di gara, come rivelato da alcune rassicurazioni che il designatore arbitrale rivolge al proprio interlocutore, in cui si precisa che l’arbitro verrà “predisposto a svolgere una buona gara” o, con eguale significato, che è stato “preparato a svolgere una bella gara”; o ancora, affermazioni del designatore volte a tranquillizzare il Presidente Facchetti sulla prestazione dell’arbitro, nel senso che gli avrebbe parlato direttamente lui o che già gli aveva parlato.
In un caso, addirittura, il designatore arbitrale, nel tentativo di tranquillizzare il proprio interlocutore e sedare le preoccupazioni di quest’ultimo sulle tradizioni negative della propria squadra con un determinato arbitro, afferma che quest’ultimo è stato avvertito e che sicuramente lo score dell’lnter sotto la sua direzione registrerà una vittoria in più in conseguenza della successiva gara di campionato. Tale capacità di interlocuzione in alcuni casi diventa una vera e propria manifestazione di consenso preventivo alla designazione di un arbitro (vedi designazione 58 di Mazzoleni in Inter-Livorno e quella di GABRIELE per una gara di Coppa Italia) e rappresenta un forte potere di condizionamento sui designatori arbitrali, fondato su rapporti di particolare amicizia e confidenza che il Presidente Facchetti può vantare nei confronti degli stessi designatori e che trovano la loro concretizzazione espressiva nella effettuazione anche di una cena privata con BERGAMO e nello scambio di numerosi favori e cortesie (elargizione di biglietti e tessere per le gare dell’Internazionale, di gadget e borsoni contenenti materiale sportivo della squadra milanese, etc … ) e non meglio precisati “regalini”.
Il consenso preventivo o, comunque, la richiesta di gradimento ad una designazione rappresentano un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo disciplinare e, in proposito, è opportuno rinviare al contenuto della telefonata nel corso della quale BERGAMO prospetta la possibilità di indicare, con designazione diretta, trattandosi di gara di Coppa Italia, un arbitro da rilanciare e chiede, come detto, un avallo al predetto Dirigente. Analogo “accreditamento” il BERGAMO chiede anche al MORATI I , all’epoca socio di riferimento dell’INTER, pregandolo di salutare l’arbitro prima della gara. La posizione di tale società è, d’altra parte, confermata, anche dalla comunicazione telefonica intercorsa tra il Presidente dell’A.I.A. Tullio LANESE ed il Presidente dell’lnter, Giacinto FACCHETTI in data 8.02.2005 – progr. 62981 – in cui il Lanese espressamente dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal loro OK. Questo Ufficio ritiene parimenti rilevanti le telefonate intercorse fra il F ACCHETTI e il MAZZEI, il cui contenuto è stato già ampiamente commentato sopra. Invero, di sicura rilevanza appaiono le richieste del FACCHETTI di designare determinati guardalinee e la conseguenti rassicurazioni del MAZZEI che, in un caso, anticipa i nominativi degli stessi all’interlocutore e, nell’altro, addirittura rassicura il predetto, dicendogli che, prima della gara, “all’una li vado a salutare e li vedo, ok?”. In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori analizzati, è emersa l’esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale, instaurati, in particolare e per quel che riguarda la società INTERNAZIONALE, fra i designatori arbitrali Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO (ma anche, sia pur in forma minore, con altri esponenti del settore arbitrale) ed il Presidente dell’INTER, Giacinto FACCHETTI.
In fatto, appare evidente il pesante condizionamento, operato mediante le condotte descritte, sui più delicati meccanismi di funzionamento del settore arbitrale, nei precipui aspetti che possono interessare una singola società sportiva, per l’influenza determinante 59 e decisiva sul momento culminante dell’attività sportiva, ovvero la disputa della gara ufficiale. Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte ed emergenti dalle conversazioni telefoniche prese in esame, ascrivibili a BERGAMO, PAIREDO, MAZZE I e FACCHEDI , integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso. Invero, dalle modalità e dal contenuto delle telefonate non si può affatto ritenere verosimile che le stesse fossero finalizzate a sollecitare l’attenzione dell’arbitro designato alla delicatezza della gara, dal momento che, ovviamente, tale profilo è naturalmente connaturato alla funzione arbitrale e, pertanto, una ‘particolare attenzione’ richiesta ai componenti la terna arbitrale non può che assumere un significato di un trattamento di favore, come costantemente affermato nelle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva.
La completezza di analisi richiesta dalla complessità e dalla articolazione della vicenda in esame impone di valutare anche un altro profilo emergente dalle dichiarazioni rese dall’allora socio di maggioranza della società INTERNAZIONALE e dal contesto storico emergente all’epoca dei fatti. Invero, a giudizio della Procura, non può assolutamente assumere valenza esimente quanto asserito dal MORA DI in ordine alla convinzione, quanto meno putativa, formatasi in ambito societario in quel particolare periodo di tempo. L’attuale Presidente ha, infatti, dichiarato in sede di audizione che, alla luce di molteplici episodi negativi che si erano, a suo avviso, ripetuti nel corso del tempo in danno della squadra, era venuto meno la fiducia che i problemi avvertiti si sarebbero potuti risolvere in ambito istituzionale. Questo Ufficio ritiene in proposito che, anche in forza di tale convinzione, le condotte esaminate non si possono assolutamente giudicare scriminate e, a sostegno di tale convincimento, va richiamato quanto affermato con le decisioni assunte dagli Organi Giudicanti della FIGC nel noto procedimento di cui al deferimento del 23 giugno 2006 nei confronti, fra le altre, della società FIORENTINA.
Questa società prospettava un convincimento analogo, quanto meno sotto il profilo putativo, a quello lamentato dal Presidente Moratti ma i Giudicanti non ritennero scriminate le condotte dei relativi Dirigenti ma valutarono il predetto elemento solo come parametro di graduazione della gravità del fatto e delle conseguenti sanzioni irrogate. 60 Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all’art. 1, comma 1, CGS, anche dell’oggetto protetto dalla norma di cui all’art.6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare fu nzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all’epoca dei fatti ed oggi sostituito dall’art. 7, commi 1 e 2 del CGS.
Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al BERGAMO, PAIRETTO e MAZZE I , all’epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la predetta società. Però, in ordine alla qualificazione delle condotte esaminate come sopra prospettata, è necessario ripetere quanto osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi, va rimarcata la differente valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in fattispecie comparabili alla presente, contestò la violazione, in concorso formale, dei previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un indebito vantaggio per la propria società sportiva.
Inoltre, contestò la violazione del citato art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del risultato della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova del l ‘awenuto avvicinamento dell’arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti, nelle decisioni richiamate nell’indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione, sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all’art. 1 allora vigente, con l’eccezione di seguito riportata. In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si 61 rimanda per l’indicazione della differente gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte accertate a carico di questi ultimi. Va però conclusivamente osservato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.