La Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori, attraverso le quali, secondo l’ipotesi della Procura della Repubblica di Torino, si sarebbe ottenuto un taglio fittizio degli stipendi e una riduzione dei costi nei bilanci del 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021 omettendo la posizione debitoria nei confronti dei tesserati.
La procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, aveva ricevuto nei giorni scorsi dai magistrati torinesi gli atti relativi alle indagini sulle plusvalenze della società bianconera, il cui Cda si è dimesso lunedì. Su questo fronte, l’indagine della Procura federale è stata dunque già avviata non essendo materia compresa nel procedimento della giustizia sportiva che si è concluso nel maggio scorso, con la decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni unite. In quel caso, infatti, a giudizio erano finite le cosiddette plusvalenze (9 società e 59 dirigenti): i due gradi di giudizio sportivo avevano stabilito l’impossibilità di definire un metodo oggettivo di valutazione del valore di mercato di un calciatore. Su questo aspetto, il Procuratore Chinè dovrà verificare se tra gli atti, mai trasmessi prima all’organo di giustizia sportiva, e in particolare nelle risultanze delle operazioni di intercettazione di conversazioni, emergano fatti nuovi che possano essere ritenuti decisivi per la revisione di quella decisione, almeno per quanto concerne i fatti contestati alla Juventus.
Ma cosa rischia la Juventus a livello sportivo? Questo l’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportivo – Violazioni in materia gestionale ed economica – comma 2 e 3. “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)”. E poi ancora, il comma 3: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Le sanzioni potrebbero essere limitate ad una multa – da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto – e all’inibizione dei vari dirigenti coinvolti.
Ma se le manovre avessero inciso sull’iscrizione al campionato:
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.