Roma – Archiviazione per prescrizione, ma la vicenda dello scudetto assegnato dal commissario Guido Rossi all'Inter nel 2006 non e' finita: la formula usata dal procuratore federale Stefano Palazzi lascia infatti aperta la porta alla valutazione delle sue conclusioni che saranno inviate – apprende l'ANSA – lunedi' alle parti interessate. La federcalcio ha chiesto di riceverle contestualmente, per poterle poi esaminare in consiglio federale.
Il procuratore federale Stefano Palazzi, esaminati gli atti dell'indagine inerente alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche depositate presso il tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento relativo a Calciopoli ed espletata la conseguente attivita' istruttoria in sede disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedimento, ''non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti''.
In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto 2006, la procura della Figc ha archiviato il procedimento nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'Inter Massimo Moratti e della societa' Internazionale: ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''. Analoga archiviazione del procedimento dell'allora presidente dell'Inter (deceduto l'anno 2006) Giacinto Facchetti e della societa' internazionale, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s, vigente all'epoca dei fatti''. Archiviati ''perche' non sussistono fatti di rilevanza disciplinare'' anche i procedimenti nei confronti del presidente del Palermo Maurizio Zamparini e della societa' Palermo, quello nei confronti di Roberto Zanzi, all'epoca dei fatti, dirigente dell'Atalanta e della societa' Atalanta; quello nei confronti di Massimo De Santis, all'epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e B. Archiviazione con la stessa motivazione, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti'' per i procedimenti nei confronti del presidente del Cagliari, Massimo Cellino e della societa' Cagliari, del presidente del Chievo, Luca Campedelli e della societa' Chievo Verona, di Rino Foschi all'epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della societa' Palermo, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo''; nei confronti di Luciano Spalletti, all'epoca dei fatti, allenatore dell'udinese e della societa' udinese, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''; nei confronti di Sergio Gasparin, all'epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della societa' Vicenza, perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''.
Nei confronti del direttore sportivo Nello Governato, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti'', nei confronti del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e della societa' Empoli: ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''; nei confronti del presidente del Livorno Aldo Spinelli e della societa' Livorno: ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''; nei confronti di Leonardo Meani, all'epoca dei fatti, dirigente della societa' Milan e della societa' Milan: ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s., vigente all'epoca dei fatti''; nei confronti di Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti, commissari Can A e B, di Gennaro Mazzei , all'epoca dei fatti, vice commissario Can A e B e di Tullio Lanese, all'epoca dei fatti, presidente dell'Aia, ''perche' non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 c.g.s, vigente all'epoca dei fatti''.
