ROMA – Ancora piĆ¹ attenzione al reddito dei genitori: quello dichiarato e quello reale, e soprattutto come si evolve nel tempo. E sulla base di queste valutazioni il giudice regolerĆ l’assegno di mantenimento per i figli di coppie separate.
Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale di Roma. Spiega il Sole 24 Ore:
Quando il giudice quantifica lāassegno di mantenimento per il figlio, deve tenere conto dellāeffettiva disponibilitĆ di denaro dei genitori (separati o comunque in contrasto tra loro).
Quindi il loro reddito, che ĆØ genericamente indicato dalla legge tra gli elementi di valutazione, va esaminato con particolare attenzione, considerando anche la sua evoluzione nel tempo, lāattendibilitĆ delle dichiarazioni presentate al fisco e ā se lāinteressato ĆØ un libero professionista ā le spese sostenute per produrre i ricavi. Sono le indicazioni che si traggono dalla sentenza del Tribunale di Roma (Prima sezione civile, presidente Crescenzi, relatore Galterio) sulla causa 466/2009.
Lāarticolo 337-ter del Codice civile impone ai due genitori lāonere di mantenere i figli Ā«ciascuno ā¦in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalitĆ Ā».
In via di principio, la sentenza afferma il canone ermeneutico da seguire ĆØ la Ā«preliminare disamina delle condizioni economiche di entrambe le partiĀ». Su questa base ĆØ stato riesaminato lāiter logico della vicenda sin dal primo provvedimento del Tribunale: Ā«Rispetto alla sommaria valutazione operata in sede presidenziale, il quadro emerso allāesito dellāespletata istruttoria risulta, per quanto concerne il (padre) sensibilmente mutatoĀ».
Cāera infatti stato un peggioramento delle condizioni economiche del genitore e nellāapprofondirne lāanalisi si vede lāattenzione particolare dei giudici ai dati istruttori. Al momento di presentare il ricorso (nel 2009), lāinteressato svolgeva lāattivitĆ di libero professionista con un reddito relativamente costante, mentre dal 2011, maturando la pensione di anzianitĆ , ha continuato a svolgere lāattivitĆ , ma con proventi (dichiarati nel quadro RG del Modello Unico) sensibilmente diminuiti.