
MILANO – Assentarsi per malattia – 52 giorni nel corso di quattro anni – non รจ un motivo sufficiente per giustificare un licenziamento per scarso rendimento. Battendo su questo principio, la Cassazione ha riaperto la battaglia legate tra un conducente dellโAtm di Milano e lโazienda dei trasporti. La Corte dโappello riunita in diversa composizione, rimanendo nei binari tracciati dai supremi giudici, dovrร tornare a esaminare il ricorso del dipendente privato del posto di lavoro a causa dei turni saltati per ragioni di salute.
In primo grado il tribunale milanese aveva dato torto allโautista, e ragione ad Atm, ritenendo che le assenze per malattia erano dimostrative dello scarso rendimento in servizio, contestazione alla base di un licenziamento ritenuto corretto. Ora la questione andrร rivista, mettendo in discussione la decisione del datore di lavoro. โLโipotesi dello scarso rendimento รจ diversa e separata da quella delle ripetute assenze per malattiaโ, sottolineano gli ermellini, โinoltre, mentre lo scarso rendimento รจ caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto puรฒ dirsi per le assenze dovute a malattia. E poichรฉ รจ stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente allโelevato numero di assenze – ma non tali da esaurire il periodo massimo previsto – il recesso in oggetto si rivela ingiustificatoโ.
