La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1 (primo comma), 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia n.45 del 23 dicembre 2008 riguardante ‘Norme in materia sanitaria’. La Consulta ha così accolto un ricorso promosso dal presidente del Consiglio dei ministri attraverso l’Avvocatura generale dello Stato.
Nel ricorso era stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale per l’art.13 della stessa legge regionale. Su questo la Consulta ha dichiarato “cessata la materia del contendere” perché, successivamente al ricorso, è entrata in vigore un’altra norma regionale che ha “integralmente modificato” il testo di quella impugnata.
Il primo comma dell’art.1 riguardava la possibilità di accedere al processo di stabilizzazione per il personale medico, assunto a tempo determinato, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza delle aziende sanitarie.
L’art.3 escludeva dal regime dell’autorizzazione gli studi medici o odontoiatrici privati perché non aperti al pubblico. L’art.4 della legge regionale pugliese stabiliva invece che, su domanda degli interessati, i dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato negli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle Asl, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura, venivano inquadrati nella direzione sanitarie con la disciplina ‘Direzione medica di presidio ospedaliero’.
Infine l’art.18 stabiliva che il personale laureato non medico in servizio nelle Asl con la qualifica di educatore professionale e in possesso di laurea magistrale, era equiparato alle figure similari laureate e inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica.