5. Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perché accerta l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il giudice dichiara risolto il rapporto dì lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro, C imprenditore e non imprenditore, avente i requisiti dimensionali di cui al decimo comma, al pagamento di un ‘indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell’anzianità del prestatore di lavoro e del comportamento e delle condizioni delle parti.
6. In alternativa alla misura di cui al comma precedente, qualora accerti l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo e della giusta causa per non commissione del fatto contestato o per riconducibilità del medesimo alle ipotesi punibili con una sanzione conservativa ai sensi del contratto collettivo applicabile, il giudice condanna il datore di lavoro di cui al precedente comma alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma, e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il prestatore di lavoro ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto, secondo apprezzamento del giudice, avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, fino ad un massimo di dodici mensilità di retribuzione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata in conseguenza della percezione da parte del lavoratore del trattamento di disoccupazione comunque denominato o dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i relativi contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività , lavorativa, del dipendente licenziato. Nell’ipotesi, disciplinata dal presente comma, spetta, al prestatore di lavoro la facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro di cui al terzo comma.
7. Il regime di cui al quinto e sesto comma si applica, al licenziamento dichiarato inefficace per difetto del requisito di forma scritta previsto doli ‘art. 2, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Neil ‘ipotesi in cui il licenziamento sia irrogato senza specificazione dei motivi ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro può chiedere che il giudice accerti comunque la sussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, e che, qualora tale accertamento abbia, esito positivo, dichiari risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data, del licenziamento, con condanna al pagamento in favore del prestatore di lavoro di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un mìnimo di tre e un massimo dì sei mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della, gravità della, condotta del lavoratore, della gravità della violazione degli obblighi formali e procedurali da parte del datore dì lavoro, e del comportamento e delle condizioni delle parti.
