8. Il regime di cui al quinto e sesto comma si applica, inoltre, al licenziamento intimato in violazione dell’art 2110, secondo comma» del codice civile (trattasi del licenziamento intimato a un dipendente malato o infortunato, motivato dalla malattia o dall’infortunio stessi (es. licenziamento per asserito, ma risultato poi inesistente, superamento del comporto) , e al licenziamento motivato dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, e disposto anche ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, e 10, terzo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, del quale sia stata accertata l’illegittimità  (la Direzione Territoriale del Lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni).
9. Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perché accerta Vinesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, avente i requisiti dimensionali di cui al decimo comma, al pagamento in favore del prestatore di lavoro di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la quale è modulata dal giudice, con onere di specifica motivazione a tale riguardo> tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità , di servizio del prestatore di lavoro, delle iniziative assunte da guest ‘ultimo per la ricerca di una nuova occupazione, e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(questo è il nuovo, ipotizzato, Art.7 l.n. 604/1966:Â
L’art.7 della legge 15 luglio 1966, n.604, è sostituito dal seguente:Â
 1. Ferma l’applicabilità , per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’art. 7 della, legge 20 maggio 1970, n. 300, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dì cui a!l’art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604, deve essere preceduto dalla richiesta di conciliazione avanzata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella richiesta di conciliazione di cui al comma precedente il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni sindacali o imprenditoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un avvocato o da un consulente del lavoro.
5. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al terzo comma, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
10. Le disposizioni dal quinto al decimo comma si applicano al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più dì cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore dì lavoro, imprenditore e non imprenditore, che nell ‘ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed ali ‘impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
11  Ai fini del computo del numero dei prestatori dì lavoro di cui al comma precedente sì tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore dì lavoro entro il secondo grado in lìnea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di’cui al decimo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditìzieÂ
(il comportamento complessivo delle parti deve essere valutato dal giudice per la modulazione dell ‘indennità risarcitoria di eia all’art. 18, nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l’applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile).
Segue (inalterato): procedimento speciale per l’ipotesi di licenziamento di lavoratori sindacalisti
Per i licenziamenti collettivi c’è un rinvio all’art. 18, comma 9 (nuovo testo) da parte dell’art. 5, comma 3,1223/1991.
Restano salve altre disposizioni che escludono il computo di categorie di lavoratori, come gli apprendisti”.
