ROMA – Contanti: 3mila euro soglia per transazioni con terzi. No limite prelievi/depositi. Per una piccola guida al corretto uso del denaro contante – prelievi, depositi, transazioni – abbiamo ascoltato il parere dell’avvocato Paolanti dello Studio Cataldi.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000,00 euro.
L’art. 1, comma 898 della predetta legge (la Legge di stabilità del 2016) così dispone: “All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro tremila” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.
Non ci sono limiti alle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un istituto di credito, ma il limite di euro 3.000,00 si pone per quanto riguarda le operazioni che possono essere compiute verso un soggetto terzo, poiché in tal caso si rivelerebbe necessario usare forme di pagamento come il bonifico o la carta di credito ecc. (strumenti che siano comunque tracciabili).
La ragione per cui è possibile depositare più di 3.000,00 euro risiede nel fatto che la somma non esce dalla disponibilità del correntista, ma rimane nella sua esclusiva titolarità anche se consegnata ad un istituto di credito. Se invece la predetta somma viene impiegata per un pagamento dovranno essere utilizzati strumenti tradizionali che garantiscano la tracciabilità.
La legge di stabilità del 2016
Giova precisare quindi che la novella del 2016 ha fissato il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se le predette somme eccedano i 3.000,00 euro.Si è già fatto cenno al disposto dell’art. 1 della legge 208 del 2015 e sul punto non si dimentichi come la Cassazione abbia ammesso che si configura il reato di autoriciclaggio laddove dovesse essere rinvenuta una rilevante somma di denaro in contanti, ripartita e confezionata con modalità tali da implicare una loro pronta circolazione, con suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, qualora siano in possesso di un soggetto il cui reddito non si rivela idoneo a giustificare una tale disponibilità (Cassazione Penale, Sez. II, sentenza 27 febbraio 2016, n.3691).
In virtù della nuova normativa risultano dunque ammissibili, anche se dovessero essere superiori ad € 3.000,00, tutta una serie di operazioni, tra le quali i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali poiché non sono effettuate verso un soggetto terzo ma nei confronti di un intermediario abilitato (e rimangono comunque nella disponibilità del titolare); i pagamenti rateali, purché risultino da un piano di ammortamento che sia stato previamente accordato tra le parti e che risulti comunque da un documento scritto (o anche nella fattura); l’acconto o la caparra.
E per i prelievi?
Come accennato nel paragrafo introduttivo anche i prelievi di somme superiori ad euro 3.000,00 possono essere concessi dall’istituto bancario o postale. Fermo restando che l’addetto potrebbe, al momento dell’operazione, richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo. Successivamente potrebbe essere inoltrata la comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria (UIF), organo di natura amministrativa. Se l’ente ha il fondato sospetto che il denaro prelevato possa essere impiegato per finalità di riciclaggio può trasmettere le informazioni alla Procura della Repubblica. L’Unione Informazione Finanziaria è stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d’Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ed ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, così sostituendosi all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. L’Unità, sprovvista di personalità giuridica, ha una soggettività ancorata alle proprie funzioni istituzionali, che le consente di essere un centro di imputazione, coordinamento e canalizzazione di dati e informazioni di rilevante interesse pubblico. (Daniele Paolanti, www.StudioCataldi.it)