Art. 30 (Decadenza)
1. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente Sezione nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di una attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’articolo 27, comma 3;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
2. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Art. 31 (Contenzioso)
1. All’articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) le prestazioni dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI)”.
2. Ai contributi di cui all’articolo 8 si applica la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 39
Art. 32 (Disposizioni transitorie relative alla durata)
1. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all’articolo 19 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
2. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni,;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
