Art. 34 (Addizionale sui diritti d’imbarco)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell’Inps di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. All’articolo 6-quater del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “è destinato” sono aggiunte le seguenti: “fino al 31 dicembre 2015”;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: “4. La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro 90 giorni dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo.
5. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all’Inps da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall’Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
6. La comunicazione di cui al comma 5 costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall’art. 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni.
3. I soggetti tenuti alla riscossione trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25% del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L’Inps provvede all’accertamento delle inadempienze e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“i) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.”
