Art. 35 (Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)
1. A decorrere dall’anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l’anno precedente;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
2. L’indennità è pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
3. La somma di cui al comma 2 è liquidata in un’unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.
4. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’ articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 36 (Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)
1. All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole “e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012, al 28 per cento per l’anno 2013, al 29 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018” e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti: “ per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l’anno 2012, al 19 per cento per l’anno 2013, al 20 per cento per l’anno 2014, al 21 per cento per l’anno 2015, al 22 per cento per l’anno 2016, al 23 per cento per l’anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2018.”.
