Art. 38 (Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle b) e c) in allegato n. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell’Inps già non interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 46
Art. 39 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti disposizioni:
a) legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 3;
b) decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis;
c) decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 7, comma 3;
d) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40.
2. È abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
3. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti disposizioni:
a) legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 4, 5 e 6;
b) legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli da 6 a 9;
c) legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 10, comma 2;
d) legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 16, commi da 1 a 3;
e) legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 25, comma 9;
f) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, art. 3, commi 3 e 4;
g) legge 6 agosto 1975, n. 427, articoli da 9 a 19.
4. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 1, le parole “Le procedure di mobilità” sono sostituite dalle seguenti: “La procedura di licenziamento collettivo”.
5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 3, le parole “la dichiarazione di mobilità” sono sostituite dalle seguenti: “il licenziamento collettivo” e le parole “programma di mobilità” sono sostituite dalle parole: “programma di riduzione del personale”.
6. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 8, le parole procedura di mobilità” sono sostituite dalle seguenti: “procedure di licenziamento collettivo”.
7. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 9, le parole “collocati in mobilità” sono sostituite dalla seguente: “licenziati”.
8. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4, comma 10, le parole “collocare in mobilità” sono sostituite dalla seguente: “licenziare”. Allo stesso comma, le parole “posti in mobilità” sono sostituite dalla seguente: “licenziati”.
9. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole “collocare in mobilità” sono sostituite dalla seguente: “licenziare”.
