Art. 48 (Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipularsi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.
2. L’entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.
Art. 49 (Riconversione del fondo di solidarietà di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)
1. La disciplina del fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Art. 50 (Riconversione del fondo di solidarietà di cui all’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. La disciplina del fondo di cui all’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
Art. 51 (Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, articolo 1-bis;
b) legge 22 dicembre 2008 n. 203, articolo 2, comma 37.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 28;
b) decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477;
c) decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, articolo 1-ter;
d) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, comma 6, relativamente agli ultimi tre periodi.
